Maxi deduzione del costo del lavoro – pubblicato il decreto attuativo del MEF

Maxi deduzione del costo del lavoro - pubblicato il decreto attuativo del MEF

Il 25 giugno è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF che introduce per il solo anno 2024, la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro. Deduzione maggiorata ulteriormente del 10% per i lavoratori svantaggiati. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Qui di seguito andremo ad evidenziare le principali caratteristiche.

 

Riferimenti normativi

– Il Decreto attuativo è stato pubblicato dal MEF il 25 giugno 2024 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

– La norma prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

 

Beneficiari

Possono beneficiare della maggiorazione:

– Imprese individuali

– Società di capitali

– Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa

– Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo

– Enti non commerciali, limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale

 

Non possono beneficiare le imprese in liquidazione o altre procedure di crisi.

 

Requisiti

– Incremento occupazionale: aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 rispetto alla media del periodo precedente.

– Sono esclusi dal conteggio: lavoratori in unità estere, assunti da altre società del gruppo, lavoratori in distacco, lavoratori ceduti per trasferimento d’azienda.

– Sono inclusi: soci lavoratori pro-quota, lavoratori a tempo parziale riproporzionati, lavoratori in somministrazione, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

 

Misura

– Maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

– Ulteriore maggiorazione del 10% (per un totale del 30%) in caso di assunzione di soggetti svantaggiati:

– Persone con disabilità ex L. 68/99

– Ex pazienti di ospedali psichiatrici

– Privi di impiego da almeno 24 mesi

– In trattamento psichiatrico

– Tossicodipendenti

– Alcolisti

– Minori in difficoltà familiare

– Detenuti ed internati

– Soggetti condannati

– Donne con almeno 2 figli under 18 e prive di impiego da 6 mesi in zone svantaggiate

– Donne vittime di violenza in programmi di protezione

– Giovani ammessi a incentivi (Under 30, Neet)

– Lavoratori in zone svantaggiate

– Beneficiari decaduti dal reddito di cittadinanza

 

Determinazione del costo del lavoro

– Riferimento all’art. 2425 c.c.: retribuzioni, contributi, TFR, altri oneri.

– Principio di competenza per imprese in contabilità ordinaria.

– Principio di cassa per imprese in contabilità semplificata e professionisti.

 

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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

 

Il licenziamento per superamento periodo di comporto diventa sempre più delicato!

 

Oggetto: Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratori disabili – Requisito della conoscenza o conoscibilità della disabilità

A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024, si ritiene opportuno fornirvi un approfondimento sulla rilevanza della conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità del lavoratore ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Principi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha confermato il principio secondo cui è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore disabile a causa del superamento del periodo di comporto, quando tale periodo non sia stato modulato tenendo conto della sua condizione di disabilità. (continua…)

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SETTORE SPORTIVO: I VOLONTARI E I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE

Settore sportivo i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive

 

Nuovo Decreto Legge semplifica gli adempimenti per volontari e dipendenti pubblici nel settore sportivo

 

Il recente Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dello stesso giorno, introduce importanti novità in materia di gestione dei compensi per due figure peculiari del mondo sportivo: i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. (continua…)

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PACE CONTRIBUTIVA: L’INPS HA FORNITO LE ISTRUZIONI

Con la”pace contributiva” è possible riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione. L’Inps con la circolare fornisce le istruzioni operative

Riscatto dei periodi di “buco contributivo” introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

 Rif.: Circolare Inps n. 69 del 29 maggio 2024

 

L’Inps, con  la circolare n. 69 del 29/05/2024  fornisce i chiarimenti applicativi in merito alla disciplina della “pace contributiva” introdotta dall’art. 1, commi 126-130 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha reintrodotto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare periodi privi di contribuzione.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda di riscatto i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (AGO), sostitutive ed esclusive delle stesse nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata che, al 31 dicembre 1995, non risultino titolari di anzianità contributiva e non siano titolari di pensione.

I periodi riscattabili (continua…)

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ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL PER GLI SPORTIVI

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

 

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative

Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica  in merito alle condizioni e alle procedure per l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

Requisiti di accesso alla NASpI

Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:

– Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;

– Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.

I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.

Requisiti di accesso alla DIS-COLL

Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:

– Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento stesso.

Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL

Tutte  le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:

– Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;

– Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell’interessato.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.

Preme ricordare  che i percettori di NASpI  in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.

Pertanto, questi lavoratori hanno l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.

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