Evoluzione normativa sulla responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto

Il Contratto di appalto

Evoluzione normativa sulla responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto

Nuovi obblighi in capo al committente a pena di sanzioni amministrative

La disciplina sulla responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto è stata, negli anni, oggetto di numerose correzioni. Ad interventi restrittivi si sono alternati interventi estensivi in un balletto tutto teso a definire l’esatto perimetro della responsabilità dell’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori che prestano la loro opera.

Ultimo riferimento temporale di legge è il dl n. 25/2017, col quale le norme sono state modificate sotto il segno della negazione della possibilità, per i Ccnl sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di prevedere metodi e procedure alternativi di verifica della regolarità degli appalti in relazione alla previsione di una responsabilità del committente.

La prima riflessione che qui intendiamo offrire è che tale negazione ha di fatto impedito la deroga alla regola della responsabilità solidale ex art. 29 d. lgs. n. 276/2003, che consentiva alla norma contrattual-collettiva di escludere il regime generale della responsabilità solidale del committente, a fronte dell’individuazione da parte delle Parti Sociali di procedure di controllo per l’appunto alternative; deroga che, tuttavia, non è stata molto praticata.

Fatto sta che da marzo 2017 le norme di origine contrattuale limitanti od escludenti la responsabilità solidale del committente vanno considerate nulle per contrasto a norma di legge imperativa.

Una seconda riflessione sull’ultima norma regolatrice del contratto di appalto è che essa ha anche fatto cessare la possibilità, concessa fino ad allora al committente, di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Vale a dire: prima dell’intervento di legge, il committente – che doveva convenire in giudizio assieme all’appaltatore – poteva eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di quegli o dei subappaltatori (conseguentemente, i lavoratori o gli enti previdenziali ed assicurativi dovevano tentare di escutere prima di tutto il patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore; se si rivelava pratica infruttuosa, il patrimonio del committente).

Oggi, è possibile rifarsi agendo in giudizio direttamente verso il committente, chiedendogli il pagamento di quanto loro dovuto dall’appaltatore (che in genere offre garanzie di solvibilità minori), ovvero i trattamenti retributivi (ivi comprese le quote di TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Va da sé che resta in capo al committente la possibilità, se ha corrisposto quanto dovuto in luogo dell’appaltatore, di agire secondo legge in via di regresso nei suoi riguardi.

In definitiva, torna in auge il principio che la legge Biagi (d. lgs. n. 276/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento; principio per cui, in ipotesi di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (anche le quote di TFR maturato), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Ora, se la norma precisa che il committente risponde solidalmente dei predetti trattamenti spettanti ai lavoratori dell’appaltatore, da ciò deriva che dal perimetro della responsabilità dovrebbero restare escluse le voci non strettamente retributive (perché indennitarie e/o risarcitorie a vario titolo).

In questo più o meno chiaro quadro normativo inseriamo la norma in vigore dal 1° gennaio 2020: l’articolo 4 del dl n. 124/2019 (che ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997), il quale dispone – su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e sull’estensione del reverse charge per il contrasto alla somministrazione illecita di manodopera – che i soggetti che affidano il compimento di opere o servizi di importo annuo pari a 200.000 euro ad un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati (o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma) sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione che opera con riguardo a tutti i contributi e i premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate.

Le deleghe di cui sopra, accompagnate da un elenco nominativo dei lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente, identificati tramite cf – con il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente – dovranno essere trasmesse, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento, dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, di modo che il committente abbia effettivo riscontro dell’ammontare complessivo degli importi da esse versati.

Se, maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa (appaltatrice o affidataria), questa (o le imprese subappaltatrici) non ha adempiuto all’obbligo della trasmissione delle deleghe, ovvero risulta l’omesso od insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa, fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, finché perdura l’inadempimento. Di ciò dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

Attenzione, però, che in questi casi all’impresa appaltatrice o affidataria è preclusa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento sia stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Non ottemperare alle previsioni di legge ora descritte comporta, per il committente, il pagamento di una somma corrispondente alla sanzione irrogata all’impresa, per violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione di esse, nonché di tempestivo versamento.

Purtuttavia, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese che precede quello della scadenza, di determinati requisiti, allegandone certificazione (messa a disposizione dalle Entrate, con validità quattro mesi dal rilascio), i sopra descritti obblighi non troveranno applicazione.

Si tratta, in sostanza, della presenza di tali requisiti dell’impresa: deve risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi ed aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non devono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, eccezion fatta per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Un cenno in questo contesto va, infine, fatto sull’intervento dell’INL con nota prot. n. 1037 del 25 novembre 2020, nella quale si specifica che nei casi di appalti “labour intensive” l’accertamento di violazioni circa il versamento delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati non è competenza dell’Ispettorato.

Viene lì richiamato proprio l’articolo 4 del dl n. 124/2019 per precisare che i nuovi obblighi da esso introdotti a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive” rispondono alla necessità di contrastare il fenomeno dell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente.

La loro violazione è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse; come precisato, senza possibilità di compensazione.

Il richiamo normativo su tale ultimo aspetto è alla circolare n. 1/E/2020, che ha precisato che “tale somma non è dovuta quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”.

Da ciò proviene che l’illecito a carico del committente si realizza unicamente all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.

Come conseguenza, gli obblighi di controllo del committente è da ritenere siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie; ecco spiegato perché la loro violazione non può essere ascritta tra le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

                                                                                                                                                                       Roberto Nesti 

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La calmieratrice è norma di civiltà. L’Inps soccombe alla prima pronuncia di II grado che ne decreta la piena vigenza

immagine 1 per norma calmieratrice

Il principio di proporzionalità a base della c.d. norma calmieratrice prevista dall’articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 338/1989 (legge n. 389/1989), conferisce una misura, un limite, alle sanzioni per irregolarità retributive e contributive. La misura consiste nel rispetto di una proporzione tra l’inadempimento e la perdita del beneficio.

Questo impedisce che piovano addosso agli inadempienti effetti sanzionatori sproporzionati.

E’ accaduto nelle interpretazioni dell’Inps riguardo al datore di lavoro agricolo incorso in irregolarità minime a seguito di procedure ispettive: perdita integrale del beneficio, sanzioni pecuniarie (con interessi) e sanzioni civili.

Non avrebbe dovuto la norma calmieratrice evitare la sproporzione tra lieve omissione e decadenza dalla decontribuzione?

L’Inps ha attribuito ad essa un tempo, considerandola non più vigente. Ed invece, la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha espresso un principio di tenore opposto: la norma calmieratrice non è mai stata espressamente abrogata, né il quadro regolatore del 1989. Vige ed è applicabile.

Tornando al principio contenuto nella norma, quello della proporzionalità in forza del quale il rapporto causa-effetto tra omissione retributiva o contributiva e perdita dell’agevolazione deve per l’appunto essere proporzionale, l’anomalia della decisione dell’Inps di considerare la norma calmieratrice decaduta e di, conseguentemente, comminare la decadenza dai benefici e il recupero integrale dei contributi non versati, viene corretta per la prima volta da un giudice di secondo grado.

La sentenza impone di riportare sui giusti binari la logica della disposizione, facendo restare contenuta nei limiti della maggior somma fra retribuzione non corrisposta e contribuzione omessa la perdita del beneficio della riduzione del contributo a carico del datore di lavoro.

In buona sostanza, il mancato rispetto delle regole fa perdere i benefici, sì, ma limitatamente: “… la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.

L’intervento dell’INPS si spinge, tuttavia, oltre fino a ritenere non applicabile la norma al settore agricolo, nella convinzione che l’ambito applicativo sia limitato ai benefici contributivi di cui all’articolo 6 – con espresso riferimento alle sole ipotesi di fiscalizzazione e di sgravi del Mezzogiorno, non anche all’ulteriore decontribuzione in favore delle aziende agricole site in territori montani e di quelle site in zone agricole svantaggiate e non anche all’ulteriore decontribuzione.

Dal che la sintesi è: 1. La norma calmieratrice non contempla tra i suoi destinatari il settore agricolo; 2. La norma calmieratrice è decaduta.

Lo snodo della questione può derivare dall’azione diretta del Legislatore in direzione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca definitivamente la portata applicativa della norma calmieratrice, a fronte della confermata vigenza.

La recente sentenza della Corte d’Appello di Bari, n. 599 del 22 marzo 2021, pubblicata il 21 maggio, ha se non altro fornito una pezza d’appoggio. D’ora in avanti, la norma calmieratrice dovrà essere considerata vigente, quindi pienamente operativa, e verso tutti i settori ivi incluso quello agricolo.

Ed infatti, il pronunciamento ha decretato che “quella posta dall’art. 6, commi 9-13 del D.L. 338/1989 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, sempre richiamata dalla normativa successiva in materia e, comunque, destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito”.

A conclusione del presente contributo, giova rammentare che una posizione forte fu assunta dall’ANCL (Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro), a parere della quale l’articolo 6 è una norma di civiltà che, imponendo di differenziare gli effetti, le conseguenze che derivano dalla gravità dell’inadempimento, riconosce natura sostanzialmente anche sanzionatoria alle norme dell’ordinamento che regolano i benefici contributivi.

                                                                                                                                                                                                                  Roberto Nesti

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FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

L’Inps, con la circolare n. 77/2021, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019, fornendo al contempo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo. (continua…)

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LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Il Trattamento di fine mandato (Tfm) è quell’indennità che le società possono erogare a un proprio amministratore al termine della sua carica. Tale eventuale erogazione non trova una specifica definizione civilistica, a differenza del Tfr, ex articolo 2120, cod. civ., ma risulta talora presente nella pratica aziendale. Ciò comporta la sua non obbligatorietà, scaturendo dunque la stessa da un accordo tra le parti. (continua…)

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