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Portale telematico per la CO: procedura e dati da inserire obbligatoriamente. Tutela anche per i riders

Il tema della CO, comunicazione obbligatoria, si inserisce all’interno del riconoscimento di maggiori diritti e tutele per il lavoro dei riders. La normativa si estende così a tutte le prestazioni di lavoro acquisite su piattaforme digitali. In sostanza, parliamo dei casi di lavoro subordinato; collaborazioni coordinate; attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

A disporre l’obbligo della CO è un emendamento al decreto-legge per l’attuazione del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – nato nel 2021 per rilanciare l’economia dei Paesi UE dopo la pandemia da Covid-19. Tanti i progetti finanziati fino ad ora dal Pnrr: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca.

L’emendamento in questione dispone l’obbligo di trasmissione della comunicazione da parte del committente della prestazione per tutte le forme di lavoro sopra elencate. La nuova comunicazione non sarà preventiva ma dovrà essere compilata ed inviata entro il 20 del mese successivo a quello durante il quale si è instaurato un rapporto di lavoro immediato di tipo autonomo od intermediato.

È previsto anche il caso di stipula di più di una contrattazione. Nello specifico, si potrà inoltrare un’unica CO comprendente tutte le generalità dei committenti e dei lavoratori, la data di inizio e fine lavoro, le ore lavorative e l’inquadramento contrattuale. Tutti elementi essenziali che andranno a suddividersi nelle varie Sezioni del portale telematico dedicato.

La comunicazione obbligatoria tocca anche l’ipotesi del lavoro occasionale, ovvero la prestazione retribuita con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari. In particolare, l’avvio dell’attività lavorativa diventa oggetto della comunicazione da inviare all’Ispettorato territoriale, sempre da parte del committente. In caso di violazione, è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per lavoratore, per il quale si è prodotta omissione (o ritardo) nell’invio della CO.

Per rendere agile e semplice la procedura di trasmissione della CO, è operativo dal 14 aprile 2022 il portale telematico dedicato. La piattaforma, voluta e predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accoglierà la procedura di comunicazione in via telematica delle prestazioni di lavoro riguardanti, per l’appunto, riders e altri lavoratori della gig economy – ovvero prestazioni di lavoro a chiamata e/o temporaneo.

Questo quanto definito dal Decreto ministeriale n. 31 del 2022.

La procedura di comunicazione è totalmente telematica e dovrà obbligatoriamente avvenire nel portale “servizi.lavoro.gov.it”, cliccando sulla sezione “UNI Piattaforme”. Successivamente, scegliendo “Nuova comunicazione”, si dà inizio alla procedura vera e propria, che conta diverse sottosezioni: committente, lavoratore, rapporto di lavoro ed infine dati di invio.

–        Sezione committente: i dati che deve contenere riguardano codice fiscale o partita Iva dello stesso, denominazione, sede legale e settore – da scegliere tra quelli riportati nella tabella.

–        Sezione lavoratore: i dati da inserire riguardano codice fiscale, dati anagrafici completi, cittadinanza, estremi del permesso di soggiorno in caso di lavoratore extracomunitario e domicilio del prestatore.

–        Sezione rapporto di lavoro: include i dati relativi alla data di inizio, durata presunta prestazione in ore o minuti, tipologia contrattuale, retribuzione e sede di lavoro.

–        Sezione dati invio: che include, in ultima battuta, i dati del compilato, incluso l’indirizzo e-mail reso obbligatorio. Detta sezione comprende anche la data di trasmissione della comunicazione e il Codice comunicazione, che si genereranno solo successivamente al completamento dell’invio.

Panoramica riders e gig economy: normativa e novità degli ultimi due anni

La pandemia da Covid-19 ha reso fondamentale la nascita di una normativa in contesto lavorativo ed economico sui riders. A livello europeo, non solo nazionale, la categoria ha acquisito sempre più potere economico e la disciplina ad essa dedicata sta modificandosi nel tempo.

In Italia, il riferimento è la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, con la quale il nostro Ministero del Lavoro esplicita il dettato normativo in tema di tutela dei ciclo-fattorini (i c.d. riders) delle piattaforme digitali.

Vi si ricorda, anzitutto, il valore innovativo delle modifiche apportate al dlgs n. 81/2015 ad opera della legge n. 128/2019, con le quali si è per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa di tali soggetti, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, precisa il ministero del Lavoro, la legge del 2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del dlgs n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile. Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la circolare delinea le due ipotesi.

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo criteri esecutivi definiti dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo. Qualora, invece, essi lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale, troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

Ora il compenso. L’art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, a norma del comma 3 deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la circolare specifica che coerentemente con la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso.

Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macrosettore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, pur iscritti all’organizzazione stipulante.

La circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie di diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione

                                                                                                                                                                                                                                                                          Studio Nesti

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Decreto Aiuti – Bonus 200 euro

bonus 200

Bonus 200, platea ampia per una (sola) busta paga più “ricca”

 

In 59 articoli, il c.d. “decreto Aiuti” è entrato in vigore (18 maggio 2022).

Il provvedimento (n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso), reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, di politiche sociali e di crisi ucraina.

Gli articoli 31 e 32, con intento di combattere il caro vita, erogano l’indennità una tantum di 200 euro a lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per almeno una mensilità, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, dello sconto sui contributi dello 0.80% previsto dalla legge di bilancio 2022,  (anche in presenza di più datori di lavoro); pensionati con reddito (per l’anno 2021) non superiore a 35.000 euro; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori stagionali; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; lavoratori del turismo; lavoratori domestici; lavoratori autonomi; lavoratori occasionali; percettori di indennità di disoccupazione agricola nel 2021.

Sono, per di più, inclusi i percettori del reddito di cittadinanza, gli incaricati di vendite a domicilio, gli autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

La misura, si è anticipato, è stata pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari causati dall’inflazione.

L’erogazione avviene con la retribuzione di luglio (busta paga di giugno, per i lavoratori per i quali la retribuzione viene pagata nel mese successivo a quello di maturazione; mese di luglio per tutti gli altri), in via automatica. Se ne occupa l’Inps per pensionati e  beneficiari del reddito di cittadinanza, dopo averne verificato i presupposti; il datore per i lavoratori dipendenti, anche in questo caso a seguito di verifica dei requisiti, compensando poi il credito con il flusso UniEmens e con le relative indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Le altre categorie di lavoratori (lavoratori domestici, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati), nel 2021 non rientrano nel meccanismo automatico; sono perciò tenute a presentare apposita domanda. A sé anche la previsione che interessa i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva, per i quali i tempi, gli importi, le modalità di erogazione sono subordinati all’istituzione di un apposito Fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, e all’emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da adottarsi entro 30 giorni dal 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il bonus non è cedibile, sequestrabile, pignorabile. Non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali e assistenziali.

L’accertamento dei requisiti passa per un procedimento con un passaggio in più che peserà sui lavoratori del settore privato, tenuti a presentare un’autodichiarazione ove attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti (non avere trattamenti pensionistici in corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dalla legge di bilancio 2022) necessari per il riconoscimento del bonus, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che ne determinano l’esclusione.

La dichiarazione è obbligo di legge. Non presentata, l’iter si blocca.

Viceversa, se presentata un’autodichiarazione falsa od errata – prescindendo dalla circostanza della buona o cattiva fede – la responsabilità non sarà che del lavoratore. Ne risponderà lui solo.

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Tirocinio extracurriculare

tirocinio extracurriculare

Nel 2022, il tirocinio è strumento di inserimento lavorativo dei giovani con il Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La disciplina regolatrice viene innovata dall’attuale Legge di bilancio (l. n. 234/2021), che nel comma 721 demanda ad accordi Governo-Regioni la definizione di nuove Linee guida dei tirocini diversi da quelli curriculari (c.d. “tirocini extracurriculari”), condivise e da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma (1° gennaio 2022).

Fino al recepimento delle Linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Antepongo, in questa sede, all’analisi delle novità in tema di tirocinio affidate a cinque commi della Legge n. 234/2021 (dal 720 al 725 dell’art. 1), la constatazione che esso non costituisce rapporto di lavoro, non potendo sostituire il lavoro dipendente. Cosicché, l’utilizzo fraudolento comporta un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e ogni giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, è soggetta a “prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione”. Così il comma 723 della Manovra, il cui titolo è “Ricorso fraudolento al tirocinio”, che individua la condotta fraudolenta del soggetto ospitante (tenuto, peraltro, alla comunicazione obbligatoria del tirocinio) nell’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di un lavoratore dipendente.

Gli ispettori del lavoro – precisa la Nota INL n. 530/2022 su tirocini e stage – sono tenuti a valutare l’impiego scorretto del tirocinio ad opera del datore di lavoro in ragione delle norme regionali al momento vigenti e delle indicazioni già offerte dalI’INL con circolare n. 8/2018.

Su specifica istanza del tirocinante è anche possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di pronuncia in giudizio.

Utile ribadire che nella Legge di bilancio per il 2022, la grande novità sta proprio nell’aver introdotto misure per il contrasto degli abusi nell’ambito dello svolgimento dei c.d. “tirocini extracurriculari”, tanto attraverso la previsione dell’adozione dell’accordo sopra menzionato per la definizione di Linee guida, quanto per la necessità che esse contenessero appositi criteri: la revisione della disciplina, secondo regole che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; l’individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; la definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; infine, la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Ciò posto, il comma 720 della Legge di bilancio 2022 definisce il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

A seguire, poiché accanto a disposizioni di futura applicazione (con le attese nuove Linee guida) la Legge di bilancio introduce sanzioni immediatamente operative, il comma 722, rubricato “Mancata corresponsione dell’indennità”, prevede a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui ammontare è stabilito in proporzione alla gravità dell’illecito commesso, in misura che varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

In tema di indennità di partecipazione al tirocinio, anche qui la Manovra interviene abrogando l’articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge n. 92/2012. Con ciò, cade – allorché il comma 34 prevede un accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottare entro centottanta giorni – tra i criteri da seguire il riconoscimento di una congrua indennità, anche forfettaria, in relazione alla prestazione svolta dal tirocinante.

E’ immediatamente operativa, ancorché ancorata a precise condizioni, la previsione di cui al comma 724 della Legge di bilancio. Tratta la comunicazione obbligatoria con modello UNILAV da parte del soggetto ospitante. Si inserisce in tale previsione l’INL, che chiarisce che l’obbligo, coerentemente con orientamenti precedenti, ricorre solo per i “tirocini extracurriculari”, non inseriti cioè nei corsi di studio universitari.

In aiuto della distinzione dai “tirocini curriculari” viene proprio la Legge di bilancio per il 2022, che definisce questi ultimi l’esperienza funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Nel quadro normativo delineato, prende anche più forza la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tirocinante. Ed infatti, l’ultimo comma dedicato all’istituto, il comma 725, dispone che il soggetto ospitante rispetti integralmente le prescrizioni stabilite dal dlgs n. 81/2008.

L’INL puntualizza che questa è misura rafforzativa dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo ora citato, nella parte in cui equipara il “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento” alla figura del lavoratore.

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Decreto sostegni ter

Gazzetta ufficiale

DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

 È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

Proroga sospensione dei versamenti per attività chiuse o sospese (continua…)

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Bonus carburante

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Il Decreto Ucraina ( DL. 21/22), ai fini del contenimento dell’impatto economico dovuto all’aumento del prezzo del carburante, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare ai dipendenti buoni benzina esenti da imposizione fiscale nel limite di € 200,00.

In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i buoni benzina possano essere cumulabili con l’eventuale buono rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

La norma espressamente prevede che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. 314/1997 (continua…)

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