Comunicazione accordo lavoro agile

Con la Legge n. 122 del 4 agosto che ha convertito il   DL Semplificazioni (DL 73/2022), viene modificata la normativa sul lavoro agile. In particolare, l’articolo 41-bis va a ritoccare  il primo comma dell’articolo 23, della Legge 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile. A decorrere dal 1° settembre 2022, la comunicazione di smart working avverrà in modalità semplificata e, di conseguenza, il datore di lavoro dovrà trasmettere solamente: (continua…)

Continua

Pubblicato il Decreto Trasparenza

Il D. Lgs 104 del 27 giugno 2022 (c.d. decreto trasparenza) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022. Il su citato decreto  recepisce  la Direttiva dell’Unione Europea 2019/1152, e si pone come obiettivo, dichiarato fin dalla titolazione, di offrire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. (continua…)

Continua

Decreto Trasparenza

redigo.info per Studio Nesti - decreto trasparenza

Trasparenza nel lavoro. Vicino alla ufficialità lo schema di decreto legislativo che innova

A giugno, il Consiglio dei ministri approvava in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE):

  • 2019/1158 (Parlamento europeo e Consiglio), del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio);
  • 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

La prima delle due promuove il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e i tempi della vita familiare per tutti i lavoratori che hanno compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (i cosiddetti “caregivers”), per conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e promuovere un’effettiva parità di genere in ambito lavorativo, non solo familiare.

Lo schema di decreto, modificando e integrando interviene sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e su diverse disposizioni di legge.

Sulla seconda direttiva, il relativo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, tanto sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 – che reca “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro” – quanto su altre disposizioni di legge.

Entrambi gli schemi di decreto si muovono in ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

I profili di novità della direttiva (UE) 2019/1152 possono essere sintetizzati come segue:

  • nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard – come i rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, il contratto di prestazione occasionale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa – beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e le condizioni di lavoro;
  • ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, che viene esteso ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

Lo schema di dlgs – predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all’art. 1 e all’Allegato A, n. 25) della Legge di delegazione europea 2019/2020 – è volto al recepimento della direttiva ora richiamata. Il termine per il recepimento è prossimo a scadere: 1° agosto 2022.

La direttiva è tesa al miglioramento dell’accesso dei lavoratori alle informazioni che riguardano le loro condizioni di lavoro. E’ anche tesa a salvaguardare l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro in ottica miglioramento delle condizioni lavorative e a rafforzare le misure di tutela preposte al rispetto delle regole in materia di condizioni di lavoro. Infine, renderà migliore la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre oneri eccessivi alle imprese.

Entriamo qui nel dettaglio dello schema di dlgs approvato.

Per intanto, sotto il profilo squisitamente soggettivo, i destinatari della disciplina sono¬: lavoratori con contratti di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a tempo indeterminato, determinato e anche a tempo parziale; lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard; lavoratori domestici, fatta eccezione per alcune disposizioni (articoli 10 e 11 dello schema di Decreto trasparenza sul lavoro); lavoratori con contratti a zero ore; lavoratori marittimi e lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale vigente in materia.

Lo schema di decreto trasparenza sul lavoro amplia il campo di applicazione soggettivo della relativa disciplina estendendolo, come accennato, ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard. Non si applica, invece, ai rapporti di lavoro autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente al contratto di lavoro, esso prescrive che il datore è tenuto ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Prevede, inoltre, altri obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Le ulteriori informazioni che il datore di lavoro deve fornire sono: luogo di lavoro; sede o domicilio del datore; diritto di essere informato della programmazione dell’orario normale di lavoro e delle condizioni relative al lavoro straordinario in caso di organizzazione in tutto o in gran parte prevedibile; inquadramento, livello e qualifica del lavoratore; data inizio rapporto di lavoro; diritto di ricevere l’informazione erogata dal datore di lavoro; tipologia del rapporto di lavoro; diritto di conoscere anche gli altri congedi retribuiti oltre le ferie; indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati; le ore e i giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso; nel caso di sistemi di decisione di monitoraggio del lavoro automatizzati, le modalità di funzionamento di tali sistemi e quali parametri vengono utilizzati per valutare le prestazioni e i processi di correzione dei controlli automatici; mutamenti del rapporto di lavoro dopo l’assunzione; il riferimento all’eventuale responsabile del sistema qualità aziendale; eventuale riferimento all’identità delle aziende utilizzatrici, per i lavoratori in somministrazione.

In base allo schema di decreto, il datore di lavoro deve adempiere ai nuovi obblighi informativi consegnando al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: contratto di lavoro scritto; copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Se questi documenti non contengono le informazioni richieste, l’obbligo informativo dev’essere integrato con un successivo atto scritto. In tal caso, va consegnato al lavoratore entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

La violazione (ovvero il mancato, incompleto, ritardato assolvimento) degli obblighi informativi, sarà punita con sanzioni fino a 1.500 euro a lavoratore, partendo dai 250 euro.

I datori, su richiesta scritta del lavoratore, hanno 60 giorni di tempo per fornire le informazioni richieste e scongiurare l’irrogazione di pesanti sanzioni economiche.

La violazione degli obblighi informativi sarà punita con sanzioni fino a 1.500 euro a lavoratore.

Sul periodo di prova dedotto in contratto, stabilisce che esso non può superare i sei mesi, fatte salve eventuali durate inferiori previste dai Ccnl. La motivazione risiede nella necessità che il lavoratore non prolunghi oltremisura una situazione di incertezza lavorativa dovuta proprio all’eccessiva durata del patto di prova. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso o di relativa indennità.

Una novità di rilievo sta nella previsione, contemplata dallo schema di decreto, che dà al lavoratore (non marittimo e non del settore della pesca) diritto a svolgere parallelamente un altro lavoro, al di fuori dell’orario sancito dal suo contratto. Il datore non potrà vietarlo. Questa doppia attività lavorativa, però, non deve: comportare rischi per la salute e la sicurezza del dipendente; causare un mancato rispetto dei riposi; generare un conflitto d’interessi tra le due attività.

Ancora, si riconosce ai lavoratori (non a tutti) il diritto di richiedere un impiego più stabile al proprio datore. La richiesta può essere fatta dopo un periodo di 6 mesi di servizio, anche non continuativo. Il datore fornisce risposta motivata entro un mese, ma non è obbligato a concedere la transizione ad altra forma di lavoro. In caso di risposta negativa del datore, la disposizione prevede che il lavoratore possa presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.

Una misura giusta, al passo con i tempi, è la previsione che la formazione necessaria per lo svolgimento dei compiti erogata dal datore di lavoro venga garantita gratuitamente. Tale formazione va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, va svolta in concomitanza.

Chiude la presente elencazione delle novità che il decreto, ufficializzato in Gazzetta, immetterà nel nostro ordinamento, la questione della violazione dei diritti dei lavoratori, che potranno ricorrere ad alcuni meccanismi rapidi di risoluzione delle controversie senza dover adire il giudice. In particolare, è prevista la facoltà di: esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro; ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato; rivolgersi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione previste dall’articolo 76 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.

Da ultimo, il divieto di licenziamento prevede che siano vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dalle nuove norme.

Continua

Buoni benzina – i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

pexels-erik-mclean-6075508

L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E, finalmente ha fornito  i primi chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore in base all’art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022. (continua…)

Continua

Dichiarazione Aiuti di Stato

redigo.info per Studio Nesti - Dichiarazione aiuti di Stato COVID

Aiuti di Stato COVID, slitta la registrazione nell’RNA. Così anche l’autodichiarazione

Il primo decreto “Sostegni” (n. 41 del 22.3.2021), all’art. 1, co. 13 – 17, ha introdotto il c.d. regime “quadro” o “ombrello”, temporaneo, finalizzato a consentire, ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13, di godere dei massimali previsti per le sezioni 3.1 – “Aiuti di importi limitato” – e 3.12 – “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” – del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Temporary Framework, TF). Qualche mese appresso, il dm 11.12.2021 ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali (va fatto riferimento a quelli relativi all’ultima modifica del TF, del 28 gennaio 2021, non a quelli relativi all’ultima modifica approvata); il provvedimento AdE 27.4.2022 ha individuato contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello, alla quale sono tenuti gli operatori economici beneficiari delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 sopra richiamato. 

Si tratta, in sintesi, di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica; credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; esclusione dei versamenti IRAP;  esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;  disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;  definizione agevolata degli “avvisi bonari”;  esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Se è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del dm 11.12.2021, per i quali il relativo modello la includeva (ad esempio l’istanza per il riconoscimento del Cfp “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti (sempre elencati nel citato art. 1), nel qual caso una seconda dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti e di quelli già indicati nella prima.

L’obbligo grava in capo al beneficiario che ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; si è avvalso della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, in parte nella Sezione 3.1, se residua il massimale stabilito (meccanismo consentito solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”). Una specifica: occorre considerare anche gli altri aiuti (erariali e non erariali), non riconducibili a quel regime, ai fini della compilazione del relativo rigo e del monitoraggio dei massimali. La Sezione II del Quadro A, “Altri aiuti”, è composta da due caselle, da barrare solo se sono stati fruiti aiuti diversi da quelli in elenco nella Sezione I.

Ciò posto, in linea generale l’autodichiarante deve attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e nella Sezione 3.12 (attivabile quando gli aiuti richiesti superano i limiti massimi di aiuto previsti dalla Sezione 3.1) del Quadro temporaneo. La dichiarazione, redatta dal beneficiario o da un intermediario abilitato in via telematica (servizio web dell’Agenzia delle Entrate o canali telematici della stessa), avrebbe dovuto essere presentata entro il 30.6.2022. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 di fatto ha prorogato tale obbligo al 30 novembre 2022. 

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Se il beneficiario o il suo incaricato abilitato intendono sostituire la dichiarazione trasmessa, dovranno presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce le precedentemente inviate, a meno che non si sia in presenza di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022. In particolare, in caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1 – 9 del DL 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata   entro il 30.6.2022,  ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Ove il termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto presenteranno  una prima dichiarazione entro il 30.6.2022; una seconda oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata inclusa nella prima dichiarazione.

Vanno pure indicati gli eventuali importi degli aiuti del regime “quadro” o “ombrello” eccedenti i massimali previsti (comprensivi degli interessi da recupero) che il beneficiario vuol restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. La restituzione deve avvenire seguendo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili (sarà pubblicato un documento agenziale di istituzione dei codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione).

E’ oramai chiaro che non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS del modello Redditi 2022 gli aiuti i cui dati per la registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021. A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa). 

Tornando al Registro nazionale, questo è strumento che permette il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Nell’ipotesi in cui la registrazione manchi, la fruizione dell’aiuto individuale è illegittima, con conseguente obbligo di restituzione (gravato da sanzioni ed interessi). Oltre a ciò, poiché la autodichiarazione è sostitutiva di atto notorio, derivano responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.

Continua