La legge di bilancio 2023 – Le misure per i lavoratori in forza

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Legge di bilancio 2023

I lavoratori in attività beneficeranno, nell’anno, di diverse misure di favore. Taglio del cuneo fiscale a parte – del quale abbiamo ampiamente scritto e che, rapidamente, prevede l’incremento al 2% per i redditi annui sino a 35mila euro e al 3% per quelli sino a 25mila euro dell’esonero sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (eccezion fatta per il lavoro domestico) – una precisa disposizione riguarda la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, portata da qualche giorno al 30 giugno 2023 (dal 31 marzo 2023). Interessa tanto i lavoratori del settore pubblico quanto quelli del settore privato. Così, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a mansione diversa che sia, tuttavia, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento (come definite dai Ccnl vigenti) senza decurtare la retribuzione spettante. Se più favorevoli, verranno applicate le disposizioni dei Ccnl di riferimento.

Un incremento che tocca le famiglie con almeno tre figli a carico, e con Isee fino a 40mila euro, è stato deciso per l’Assegno Unico e Universale. L’aumento corrisponde al 50 per cento dell’assegno stesso. Una maggiorazione del 50% investe, poi, i percettori di questa misura di vantaggio che abbiano perlomeno quattro figli. Passano dall’essere sperimentali all’essere strutturali le maggiorazioni dell’AUU per ciascun figlio con disabilità, che siano a carico e senza limiti di età. Ed è di ora un messaggio Inps (n. 724/2023) che dà nuove e dettagliate indicazioni circa l’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione c.d. “bonus per il secondo percettore di reddito”.

La norma – art. 4, c. 8, dlgs n. 230/2021 – stabilisce: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”. La ratio della disposizione agevolativa sta nell’incentivare l’occupazione dei genitori parte del medesimo nucleo familiare. In linea di principio, la maggiorazione per il papà e la mamma entrambi lavoratori non può perciò essere richiesta se la domanda viene presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore (cfr. circolare n. 23/2022; messaggio n. 1714/2022).

La maggiore fragilità dei nuclei vedovili va, dunque, tutelata. Pertanto, il messaggio comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’AUU. L’Istituto previdenziale precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati è stato assegnato da legge.

Operativamente, per le domande di assegno presentate dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno spettante per la mensilità di marzo 2023. La prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’assegno; quindi, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Proseguendo sulla strada delle misure per i lavoratori in forza, la Manovra 2023 prevede, poi, un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o paternità (alternativi) retribuito all’80% fino al sesto anno di vita del bambino.

Risorse aggiuntive al Fondo sociale per occupazione e formazione puntano, invece, a rifinanziare, per l’anno in corso:

  • il completamento dei piani di recupero occupazionale per l’anno;
  • una indennità onnicomprensiva di trenta euro per ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro che derivi da misure di arresto temporaneo (obbligatorio o non obbligatorio);
  • misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center;
  • l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
  • la proroga (sino al 31 dicembre 2023) del trattamento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro.

Ai pubblici dipendenti, nel solo 2023, verrà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Nuove risorse verranno, inoltre, destinate: al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza; al Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e al Fondo per la crescita sostenibile.

Novità di rilievo interessano, poi, la disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, ne è prevista l’applicabilità alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).

È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Da ultimo, la Legge qui commentata incrementa – introducendo un’indennità di discontinuità – la dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo di 60 milioni di euro per l’anno 2023; 6 milioni di euro per l’anno 2024; 8 milioni di euro per l’anno 2025. Aumentano così le risorse per il prossimo triennio al fine di finanziare la predetta nuova indennità, considerata dal nostro Legislatore strumento fondamentale al raggiungimento dell’equità retributiva e previdenziale per questa categoria di lavoratori.

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Le misure pensionistiche nella legge di bilancio 2023

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Le misure pensionistiche nella Legge di Bilancio per il 2023

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2023 con tema pensioni prevedono uno schema di anticipo pensionistico che permette di guadagnare il relativo diritto con 41 anni di anzianità contributiva minima e 62 anni di età anagrafica (“pensione anticipata flessibile”, c.d. “quota 103”); l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75; l’indicizzazione per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo aumentata all’85 per cento (dall’80), prevedendo una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo; la conferma della rivisitazione di “Opzione Donna” legata al numero dei figli e a particolari categorie; la proroga di ”APE sociale”.

Punto per punto, una rapida ricognizione.

L’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico coincide con l’addio alla discussa “Legge Fornero” ed è misura sperimentale, non strutturale, con termine 31 dicembre 2023.

Il trattamento con anticipo pensionistico non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus – c.d. “bonus Maroni” – saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Su “Opzione Donna” il Legislatore del Bilancio ha deciso la proroga della possibilità data di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che entro il 31 dicembre scorso abbiano maturato un’anzianità contributiva che corrisponde o supera i 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Ma con modifiche: si va in pensione a 58 anni con due figli o più; 59 con un figlio; 60 in tutti gli altri casi. L’ambito soggettivo d’applicazione delle nuove regole di “Opzione Donna” è tale per cui le categorie che ne beneficeranno sono donne caregivers, donne con invalidità superiore od uguale al 74 per cento, lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.  

Le previsioni confermano, poi, anche per tutto il 2023 la misura c.d. “APE sociale” (Anticipo PEnsionistico sociale) per i lavori usuranti. La facoltà di accedere al trattamento (erogato da Inps) sino al raggiungimento dell’età pensionabile riguarda i soggetti con specifici requisiti normativi che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta. I lavoratori cui l’indennità sarà concessa sono, in definitiva: coloro che svolgono mansioni gravose; invalidi civili al 74 per cento; lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che hanno esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i c.d. caregivers. 

Ora la novità sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene rivisitato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Si prevede, come accennato più sopra, una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo e dell’85 per cento per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Un sostegno ulteriore riguarda l’aspetto delle pensioni minime: come accennato, il Legislatore del Bilancio ha deciso l’innalzamento a 600 euro con riguardo agli ultrasettantacinquenni. 

Ancora, entro il 30 giugno 2023 – con decreto interministeriale (Economia e Finanze, di concerto con Lavoro e Politiche Sociali) – sentita la COVIP, saranno definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Prorogato, infine, al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell’INPGI (l’Istituto di previdenza dei giornalisti). Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all’approvazione ministeriale.

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Gli incentivi ad assumere nella Legge di Bilancio per il 2023

redigo.info per Studi Nesti - Gli incentivi ad assumere nella L. di B. 2023

Questa Legge di Bilancio promuove misure di favore verso l’occupazione e l’inserimento nel mercato del lavoro, innalzando da 6mila ad 8mila euro l’anno l’importo dello sconto ai datori che decidano di assumere under 36 e donne, prevedendo 8mila euro di sconto contributivo per chi assume i percettori di Reddito di Cittadinanza e stabilendo uno slittamento temporale delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola allo scopo di prolungarne la decontribuzione.

Per cominciare, il Reddito di Cittadinanza (o RdC) che, benché sia in via di risoluzione definitiva, è una misura che quest’anno persegue l’obiettivo centrale di riconoscere ai datori di lavori del settore privato che, dal 1° gennaio al 31 dicembre, assumano i percettori del RdC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 12 mesi, l’esonero contributivo totale (100%) a loro carico, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail. L’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali non riguarda i rapporti di lavoro domestico.

Il limite massimo di importo sul quale opera il taglio è di 8mila euro, su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Questa norma è alternativa all’esonero di cui all’art. 8 del dl n. 4/2019, che riconosce ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato beneficiari del RdC, l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore stesso (che comunque non sia superiore a 780 euro al mese).

Eguale nella misura è l’esonero che spetta per la trasformazione, effettuata durante il 2023, del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

All’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti non ancora trentaseienni, la Legge n. 197/2022 estende gli esoneri al 100% (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Questi valgono, altresì, per le trasformazioni da determinato a indeterminato del contratto di lavoro, purché effettuate nel 2023 e riguardanti tali soggetti, sempreché non siano stati occupati (a tempo indeterminato) con il medesimo o altro datore durante l’intera vita lavorativa. Alle esposte si aggiungono ulteriori condizioni:

  • il massimo dello sgravio è di 8mila euro;
  • il periodo massimo è di trentasei mesi, elevato a quarantotto – come misura transitoria, non strutturale – per le assunzioni in una sede od unità produttiva che risieda nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna;
  • lo sgravio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, alle assunzioni (entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio) di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione).

Uno spazio tra gli incentivi all’occupazione prende poi la previsione del Legislatore sulle lavoratrici svantaggiate. Anche qui l’esonero contributivo – già deciso per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 – vale in misura integrale (100%), nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato; diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

  1. con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da perlomeno sei mesi;
  3. di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Da ultimo, l’ultima Legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola al fine di fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni.

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Il Lavoro Occasionale nella legge di Bilancio 2023 – I primi chiarimenti Inps

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I primi chiarimenti Inps sulle Prestazioni occasionali e Libretto Famiglia

L’Inps, con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 riguardanti il contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. (continua…)

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LA LEGGE DI BILANCIO 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023: MISURE E INCENTIVI IN MATERIA DI LAVORO

 

   È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Di seguito, le principali misure in materia di incentivi e misure per i lavoratori: (continua…)

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