ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL PER GLI SPORTIVI

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

 

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative

Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica  in merito alle condizioni e alle procedure per l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

Requisiti di accesso alla NASpI

Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:

– Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;

– Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.

I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.

Requisiti di accesso alla DIS-COLL

Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:

– Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento stesso.

Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL

Tutte  le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:

– Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;

– Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell’interessato.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.

Preme ricordare  che i percettori di NASpI  in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.

Pertanto, questi lavoratori hanno l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.

Continua

LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – Seconda parte

Come si ricorderà il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 234/2021 meglio nota come Legge di Bilancio.

Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

In questa seconda parte continuiamo ad analizzare le disposizioni di maggior interesse per il mondo del lavoro.

  • LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 1 commi da 191 a 220)

La norma provvede ad effettuare una rivisitazione degli ammortizzatori sociali ampliandone il campo di applicazione.

Le modifiche disposte dalla legge di bilancio sono in vigore dal 1° gennaio 2022 e interessano i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla su citata data. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 del 03/01/22 ha già fornito le prime precisazioni in merito. (continua…)

Continua

INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI A VALERE SUI RINNOVI DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il c.d. Decreto Dignità ha introdotto alcune modifiche al contratto a tempo determinato. In particolare, oltre ad aver ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato a-causale, ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI, dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. (continua…)

Continua

LE NUOVE REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L’Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, (continua…)

Continua

CANTIERI EDILI E TICKET DI LICENZIAMENTO

La L. 92/2012 ha previsto che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (c.d. contributo di licenziamento). (continua…)

Continua