LAVORO INTERMITTENTE DOPO IL DECRETO TRASPARENZA

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LAVORO INTERMITTENTE: LE NOVITA’ DOPO IL DECRETO “TRASPARENZA”

Come anticipato lo scorso mese, il Decreto “Trasparenza” ha introdotto diverse novità in ambito contrattuale, volte principalmente a sostegno del diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni del rapporto e sulla relativa tutela dei dipendenti. In questa sede, riteniamo importante soffermarci sull’evoluzione normativa che coinvolge la disciplina dei contratti di lavoro intermittenti, premettendo che ad oggi, si attendono ancora delucidazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, considerate le repentine trasformazioni che hanno generato non poca confusione.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dall’ art. 5 del D.Lgs n. 104/22, che dovranno essere comunicate per iscritto ai lavoratori:

  1. Natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
  2. Luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  3. Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato oltre le ore garantite, nonché la relativa indennità di disponibilità ove prevista;
  4. Forme e modalità con cui il datore è legittimato a chiedere l’esecuzione della prestazione e il relativo preavviso, nonché la modalità di rilevazione della stessa;
  5. Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità;
  6. Misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività;
  7. Eventuali fasce orarie e giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa.

 

-D. Lgs n. 104 del 27/06/2022

-INL circolare n. 4 del 10/08/2022

 

 

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Decreto Aiuti – Bonus 200 euro

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Bonus 200, platea ampia per una (sola) busta paga più “ricca”

 

In 59 articoli, il c.d. “decreto Aiuti” è entrato in vigore (18 maggio 2022).

Il provvedimento (n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso), reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, di politiche sociali e di crisi ucraina.

Gli articoli 31 e 32, con intento di combattere il caro vita, erogano l’indennità una tantum di 200 euro a lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per almeno una mensilità, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, dello sconto sui contributi dello 0.80% previsto dalla legge di bilancio 2022,  (anche in presenza di più datori di lavoro); pensionati con reddito (per l’anno 2021) non superiore a 35.000 euro; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori stagionali; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; lavoratori del turismo; lavoratori domestici; lavoratori autonomi; lavoratori occasionali; percettori di indennità di disoccupazione agricola nel 2021.

Sono, per di più, inclusi i percettori del reddito di cittadinanza, gli incaricati di vendite a domicilio, gli autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

La misura, si è anticipato, è stata pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari causati dall’inflazione.

L’erogazione avviene con la retribuzione di luglio (busta paga di giugno, per i lavoratori per i quali la retribuzione viene pagata nel mese successivo a quello di maturazione; mese di luglio per tutti gli altri), in via automatica. Se ne occupa l’Inps per pensionati e  beneficiari del reddito di cittadinanza, dopo averne verificato i presupposti; il datore per i lavoratori dipendenti, anche in questo caso a seguito di verifica dei requisiti, compensando poi il credito con il flusso UniEmens e con le relative indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Le altre categorie di lavoratori (lavoratori domestici, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati), nel 2021 non rientrano nel meccanismo automatico; sono perciò tenute a presentare apposita domanda. A sé anche la previsione che interessa i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva, per i quali i tempi, gli importi, le modalità di erogazione sono subordinati all’istituzione di un apposito Fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, e all’emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da adottarsi entro 30 giorni dal 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il bonus non è cedibile, sequestrabile, pignorabile. Non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali e assistenziali.

L’accertamento dei requisiti passa per un procedimento con un passaggio in più che peserà sui lavoratori del settore privato, tenuti a presentare un’autodichiarazione ove attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti (non avere trattamenti pensionistici in corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dalla legge di bilancio 2022) necessari per il riconoscimento del bonus, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che ne determinano l’esclusione.

La dichiarazione è obbligo di legge. Non presentata, l’iter si blocca.

Viceversa, se presentata un’autodichiarazione falsa od errata – prescindendo dalla circostanza della buona o cattiva fede – la responsabilità non sarà che del lavoratore. Ne risponderà lui solo.

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DECRETO “RILANCIO”: RICHIESTA INDENNITA’ COVID-19 STAGIONALI, INTERMITTENTI E OCCASIONALI

L’INPS, con l’emanazione della circolare n. 67 del 29 maggio 2020, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, (continua…)

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ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n.10 del 04/05/2020, con il quale ha evidenziato le risorse, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, e gli ulteriori lavoratori dipendenti ed autonomi che fruiranno di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. (continua…)

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