NUOVE DISPOSIZIONE PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE

 

2025 Chi inquina meno, paga meno!

Con la presente si illustrano le importanti modifiche alla disciplina fiscale e contributiva dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 48).
PREMESSA L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (supplemento n. 42) le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI per l’anno 2025, necessarie per la quantificazione del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
AMBITO DI APPLICAZIONE La normativa si applica agli:
• Autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada
• Motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo a:
• Dipendenti
• Collaboratori coordinati e continuativi
• Amministratori
NUOVA DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2025 Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di calcolo che prevede tre diverse percentuali, non più basate sulle emissioni di CO2 ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo:
1. Veicoli a batteria elettrica (BEV):
o Percentuale applicabile: 10%
o Calcolo: 15.000 km × 10% = 1.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
2. Veicoli ibridi plug-in (PHEV):
o Percentuale applicabile: 20%
o Calcolo: 15.000 km × 20% = 3.000 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
3. Tutti gli altri veicoli:
o Percentuale applicabile: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
REGIME TRANSITORIO Per i veicoli già in uso o assegnati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli non di nuova immatricolazione assegnati dopo tale data, continua ad applicarsi il precedente sistema basato sulle emissioni di CO2:
1. Emissioni fino a 60 g/km:
o Percentuale: 25%
o Calcolo: 15.000 km × 25% = 3.750 km
2. Emissioni da 61 a 160 g/km:
o Percentuale: 30%
o Calcolo: 15.000 km × 30% = 4.500 km
3. Emissioni da 161 a 190 g/km:
o Percentuale: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km
4. Emissioni superiori a 190 g/km:
o Percentuale: 60%
o Calcolo: 15.000 km × 60% = 9.000 km
DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE Il valore imponibile ai fini fiscali e contributivi si determina attraverso i seguenti passaggi:
1. Individuazione del costo chilometrico dalla tabella ACI pertinente
2. Moltiplicazione del costo per i chilometri convenzionali (determinati in base alla percentuale applicabile)
3. Sottrazione di eventuali importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA)
4. Riparametrazione al periodo di disponibilità del veicolo nell’anno (in 365esimi)
ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2025-2027 Per effetto dell’art. 1, comma 390 della L. 207/2024, il valore dei fringe benefit (compreso quello dell’auto) non concorre alla formazione del reddito entro i seguenti limiti:
• € 1.000 per la generalità dei dipendenti
• € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico
ASPETTI CONTRIBUTIVI E TFR Il valore del fringe benefit come sopra determinato:
• Concorre alla base imponibile contributiva (previdenziale e assistenziale)
• Rientra nella base di calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva
• È soggetto a contribuzione INAIL
CASI PARTICOLARI
1. Veicoli non presenti nelle tabelle ACI Per i nuovi modelli immessi sul mercato nel 2025 e non presenti nelle tabelle, occorre fare riferimento al veicolo più simile per caratteristiche tecniche, verificando anche il valore di emissione di CO2.
2. Uso esclusivamente personale In caso di concessione del veicolo per uso esclusivamente personale, il benefit deve essere valorizzato secondo il criterio del “valore normale” ex art. 9 TUIR.
3. Partecipazione alla spesa Gli importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA) riducono il valore imponibile del benefit. Se l’addebito è pari o superiore al valore del benefit, non si genera alcun importo imponibile.
VARIAZIONI COSTI CHILOMETRICI 2025 Si segnala che le nuove tabelle ACI presentano:
• Una riduzione dei costi chilometrici per i veicoli a benzina, gasolio e ibridi rispetto al 2024
• Un incremento dei costi chilometrici per i veicoli elettrici e plug-in
ADEMPIMENTI OPERATIVI Si raccomanda di:
1. Verificare i contratti di assegnazione auto in essere
2. Identificare la corretta percentuale applicabile per ciascun veicolo
3. Monitorare il limite complessivo di esenzione dei fringe benefit

Continua

WELFARE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

Welfare metalmeccanica industria € 200 a giugno 2024

Con l’approssimarsi della prossima mensilità di giugno, desideriamo informarvi sui benefici di welfare aziendale che le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria  devono mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Beneficiari

Hanno diritto ai 200 euro di welfare tutti i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri e apprendisti (esclusi i dirigenti), che:

  1. Hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
  2. Sono stati assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  3. Hanno superato il periodo di prova;
  4. Non sono in aspettativa non retribuita o indennizzata dal 1/6 al 31/12;
  5. Sono a tempo determinato e hanno maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’anno.

Beni e servizi

Il valore di 200 euro può essere utilizzato per:

– Servizi di welfare come assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, per i lavoratori e i loro familiari;

– Beni e servizi in natura prodotti dall’azienda o da fornitori convenzionati;

– Abbonamenti al trasporto pubblico regionale o interregionale per lavoratori e familiari a carico.

È inoltre possibile destinare il valore al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Modalità di erogazione

Il valore di 200 euro dovrà essere definito entro il 1° giugno 2024 e utilizzato entro il 31 maggio 2025. L’erogazione avverrà attraverso:

– Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

– Piattaforma elettronica;

– Documento di legittimazione nominativo (voucher).

Limite di esenzione fiscale e contributiva per il 2024

La legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti. Il nuovo “plafond” è di 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a  2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nell’importo esente rientrano anche il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), nonché le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Inoltre, il limite di esenzione previsto per il 2024 comprenderà anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore scelga di ricevere buoni benzina o buoni acquisto. Inoltre occorre prestare attenzione ad eventuali fringe benefit messi a disposizione

(autovettura aziendale ad uso promiscuo), in quanto anch’esso deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite sopra citato.

Continua

STUDI PROFESSIONALI: EROGAZIONE UNA TANTUM

Studi Professionali erogazione i tranches una tantum1

 

Con la presente vi ricordiamo che nel mese di maggio 2024 è prevista l’erogazione della I tranche di una tantum per tutti gli studi che applicano il ccnl degli studi professionali. Tale erogazione è prevista a seguito del rinnovo del contratto collettivo avvenuto il 16 febbraio 2024, del quale vi abbiamo già informato tramite la nostra circolare di marzo, consultabile sul nostro sito.

L’importo da erogare nel mese di maggio sarà di € 200,00. Inoltre, desideriamo precisare che la seconda tranche dovrà essere erogata a maggio 2025.

Vi informiamo che le somme da erogare dovranno essere riparametrate sulla base dell’anzianità di servizio lavorato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 1° marzo 2024. Nel calcolo, si considererà come mese intero ogni frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.

Per i lavoratori part-time, si terrà conto dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

In aggiunta, desideriamo precisare che i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali dovranno essere considerati ai fini del calcolo pro-quota. I periodi in cui non è stata erogata la normale retribuzione saranno esclusi dal computo.

È importante sottolineare che l’erogazione della I tranche di una tantum potrà avvenire anche attraverso strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, vi ricordiamo i nuovi limiti di esenzione stabiliti dall’attuale legge di bilancio:

– € 1.000,00 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;

– € 2.000,00 per i lavoratori con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati fiscalmente a carico. I requisiti per usufruire di tale esenzione sono: non possedere redditi propri annui superiori a € 2.840,51 (o € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni).

Vi ricordiamo inoltre che le soglie sopra citate (€ 1.000,00 ed € 2.000,00) rappresentano un limite al superamento del quale l’intero valore del Fringe benefits concorre a formare reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Continua

REGIME FISCALE DEI BENEFIT – IL CASO DEGLI OMAGGI DI CAFFE’

Il caso degli omaggi di caffè - Interpello dell’aGENZIA DELLE ENTRATE

Regime fiscale dei benefit aziendali ceduti gratuitamente ai dipendenti – Il caso degli omaggi di caffè

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89/E dell’11 aprile 2024, ha fornito un chiarimento circa il trattamento fiscale dei beni e servizi offerti gratuitamente dalle aziende ai propri dipendenti. A tal fine, è necessario in primo luogo richiamare la disciplina di riferimento prevista dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

L’art. 51, comma 1, Tuir prevede un principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, assoggettando a tassazione tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano quindi nel reddito non solo la retribuzione monetaria ma anche i cosiddetti “vantaggi in natura”, quali compensi erogati sotto forma di beni, opere o servizi che integrano la retribuzione. (continua…)

Continua

TASSABILI I RIMBORSI SPESE PER USO ANCHE AZIENDALE DEI CELLULARI

L’Agenzia delle entrate interviene, con risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, sul trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali a seguito di uno specifico interpello avanzato da un’azienda.

Nello specifico caso l’azienda gestisce, per i propri dipendenti, il servizio di telefonia mobile secondo le seguenti modalità: (continua…)

Continua