INPS – VARIAZIONE TASSI DI DILAZIONE

L’Inps con circolare n. 81 del 18  settembre 2023 ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 20 settembre 2023 a seguito della decisione della BCE. (continua…)

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Decreto Lavoro – Le principali novità

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL 48/2023 contenente numerose disposizioni in materia di inclusione sociale e di accesso al mondo del lavoro. In questa sede andremo ad analizzare brevemente  le misure di maggior impatto quali l’Assegno di inclusione, la nuova disciplina delle causali per i contratti di lavoro a tempo determinato, particolari incentivi per le assunzioni e ulteriori interventi di rilievo. (continua…)

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TIROCINI EXTRACURRICULARI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota dell’11 luglio 2022 n. 1451, interviene in merito ad alcuni dubbi relativi all’applicabilità della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (art. 1, c. 721-726, L. 234/2021), nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”. (continua…)

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Tirocinio extracurriculare

tirocinio extracurriculare

Nel 2022, il tirocinio è strumento di inserimento lavorativo dei giovani con il Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La disciplina regolatrice viene innovata dall’attuale Legge di bilancio (l. n. 234/2021), che nel comma 721 demanda ad accordi Governo-Regioni la definizione di nuove Linee guida dei tirocini diversi da quelli curriculari (c.d. “tirocini extracurriculari”), condivise e da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma (1° gennaio 2022).

Fino al recepimento delle Linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Antepongo, in questa sede, all’analisi delle novità in tema di tirocinio affidate a cinque commi della Legge n. 234/2021 (dal 720 al 725 dell’art. 1), la constatazione che esso non costituisce rapporto di lavoro, non potendo sostituire il lavoro dipendente. Cosicché, l’utilizzo fraudolento comporta un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e ogni giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, è soggetta a “prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione”. Così il comma 723 della Manovra, il cui titolo è “Ricorso fraudolento al tirocinio”, che individua la condotta fraudolenta del soggetto ospitante (tenuto, peraltro, alla comunicazione obbligatoria del tirocinio) nell’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di un lavoratore dipendente.

Gli ispettori del lavoro – precisa la Nota INL n. 530/2022 su tirocini e stage – sono tenuti a valutare l’impiego scorretto del tirocinio ad opera del datore di lavoro in ragione delle norme regionali al momento vigenti e delle indicazioni già offerte dalI’INL con circolare n. 8/2018.

Su specifica istanza del tirocinante è anche possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di pronuncia in giudizio.

Utile ribadire che nella Legge di bilancio per il 2022, la grande novità sta proprio nell’aver introdotto misure per il contrasto degli abusi nell’ambito dello svolgimento dei c.d. “tirocini extracurriculari”, tanto attraverso la previsione dell’adozione dell’accordo sopra menzionato per la definizione di Linee guida, quanto per la necessità che esse contenessero appositi criteri: la revisione della disciplina, secondo regole che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; l’individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; la definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; infine, la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Ciò posto, il comma 720 della Legge di bilancio 2022 definisce il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

A seguire, poiché accanto a disposizioni di futura applicazione (con le attese nuove Linee guida) la Legge di bilancio introduce sanzioni immediatamente operative, il comma 722, rubricato “Mancata corresponsione dell’indennità”, prevede a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui ammontare è stabilito in proporzione alla gravità dell’illecito commesso, in misura che varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

In tema di indennità di partecipazione al tirocinio, anche qui la Manovra interviene abrogando l’articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge n. 92/2012. Con ciò, cade – allorché il comma 34 prevede un accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottare entro centottanta giorni – tra i criteri da seguire il riconoscimento di una congrua indennità, anche forfettaria, in relazione alla prestazione svolta dal tirocinante.

E’ immediatamente operativa, ancorché ancorata a precise condizioni, la previsione di cui al comma 724 della Legge di bilancio. Tratta la comunicazione obbligatoria con modello UNILAV da parte del soggetto ospitante. Si inserisce in tale previsione l’INL, che chiarisce che l’obbligo, coerentemente con orientamenti precedenti, ricorre solo per i “tirocini extracurriculari”, non inseriti cioè nei corsi di studio universitari.

In aiuto della distinzione dai “tirocini curriculari” viene proprio la Legge di bilancio per il 2022, che definisce questi ultimi l’esperienza funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Nel quadro normativo delineato, prende anche più forza la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tirocinante. Ed infatti, l’ultimo comma dedicato all’istituto, il comma 725, dispone che il soggetto ospitante rispetti integralmente le prescrizioni stabilite dal dlgs n. 81/2008.

L’INL puntualizza che questa è misura rafforzativa dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo ora citato, nella parte in cui equipara il “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento” alla figura del lavoratore.

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Sospensione dell’attività imprenditoriale – lavoro irregolare – decreto fiscale

Sospensione Imprenditoriale

Lavoro irregolare, nel decreto fiscale approccio repressivo. Cosa cambia per i datori?

Con il decreto fiscale operativo dal 22 ottobre 2021, il Governo ha messo in opera un piano d’azione che ha modificato alcune norme del caposaldo rappresentato dal TUSL (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008). Norme fondamentali come l’art. 14, contenente le disposizioni sul provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale, che è stato riscritto.

Ogni intervento legislativo ha una ratio, qui rinvenuta nella volontà di contrastare le assunzioni irregolari, così garantendo l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Il nuovo art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 – come riscritto dal Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), art. 13 del decreto fiscale n. 146/2021 – inserendo novità sui profili istituzionali della materia prevenzionistica, impone l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in tutti i casi in cui venga accertata una tra le seguenti situazioni nell’azienda ispezionata:

  • impiego “in nero” in misura pari o superiore al 10% ((in precedenza 20%) del totale dei lavoratori occupati. La nuova aliquota va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione;
  • violazioni gravi delle norme contenute nell’Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008, non più anche “reiterate” (perciò, dal 22 ottobre 2021 il datore di lavoro rischia la sospensione commettendo anche solo per la prima volta una delle violazioni).

E’ ora univoca* (l’Allegato I è stato aggiornato) l’individuazione delle gravi irregolarità presupposto per l’adozione del provvedimento interdittivo.

Quali gli ambiti applicativi?

Soggettivamente, il provvedimento interdittivo è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi del Codice civile (artt. 2082, 2083).

L’adozione del provvedimento cautelare de quo è, invece, affidata al personale ispettivo dell’INL (la cui competenza viene significativamente estesa a tutti i settori produttivi); al personale delle ASL competenti per territorio, con il limite della accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, non anche della presenza di lavoratori irregolari; al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

In particolare, la competenza dell’INL in ambito prevenzionistico era, “ante decreto”, semplicemente concorrente, in materia di: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; attività lavorative comportanti rischi elevati.

Sull’efficacia spaziale, l’Esecutivo ha circoscritto gli effetti del provvedimento alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione, che sia una sua unità produttiva o un cantiere, ecc.

Ma – altro elemento di assoluta novità – la sospensione potrà essere ulteriormente limitata: pur potendo proseguire l’attività, i lavoratori individualmente coinvolti nella mancata formazione (e addestramento) e nella violazione e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, dovranno essere sospesi dal lavoro.

E’, vieppiù, noto che l’approvazione del decreto fiscale ha scongiurato l’adozione di provvedimenti diretti al patrimonio o alla posizione previdenziale del lavoratore, che quindi mantiene intatti i suoi diritti.

L’efficacia temporale segue due corsie: se l’adozione deriva dall’ipotesi di lavoro irregolare, il provvedimento decorre dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo (vale a dire il giorno di apertura dell’ufficio che ha emanato il provvedimento) a quello in cui è stato adottato; se, invece, l’adozione proviene da violazioni di norme prevenzionistiche, l’efficacia del provvedimento sarà immediata.

Durante il periodo di sospensione dell’attività è fatto divieto all’impresa di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Quali le sanzioni?

L’intervento del Legislatore ha rimodulato anche le ammende pecuniarie, per cui dal 22 ottobre 2021 chi non osserva il provvedimento interdittivo viene punito con:

l’arresto fino a sei mesi, se sospeso per violazioni prevenzionistiche;

l’arresto da tre a sei mesi o la multa da 2.500 a 6.400 euro, se sospeso per lavoro irregolare.

L’importo dovuto viene raddoppiato ove nei cinque anni precedenti l’impresa abbia già subìto un provvedimento di sospensione (resta salva anche l’applicazione di sanzioni penali, civili ed amministrative).

La ripresa dell’attività produttiva seguirà necessariamente, oltreché il pagamento della somma di cui sopra, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

 

Nota *

tabella

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