La Patente a Crediti nei cantieri – Adempimenti e responsabilità del committente

La Patente a crediti nei cantieri - adempimenti e responsabilità del committente

Con la presente circolare intendiamo fornire un quadro completo e dettagliato in merito alle novità introdotte dal sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, con particolare attenzione agli obblighi e alle responsabilità che ricadono sulla figura del committente.

Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM 132/2024, ha introdotto la patente a crediti come strumento essenziale per la selezione dei soggetti autorizzati ad operare nell’ambito dei cantieri. Tale innovazione comporta precise responsabilità per il committente, che è chiamato a svolgere un ruolo attivo di verifica e controllo.

In base all’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo specifico di verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidare i lavori. Tale verifica deve essere estesa anche ai casi di subappalto e deve includere il controllo della documentazione equivalente per le imprese estere o dell’attestazione di qualificazione SOA per le imprese che ne sono esonerate.

È fondamentale sottolineare che la patente deve mantenere un punteggio minimo di 15 crediti per consentire l’operatività nei cantieri. Il legislatore ha infatti stabilito che una patente con punteggio inferiore a tale soglia non permette alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. L’assenza totale della patente o un punteggio insufficiente precludono categoricamente qualsiasi attività nei cantieri.

Il mancato rispetto di questi obblighi di verifica espone il committente a significative conseguenze sanzionatorie. In particolare, l’omessa verifica del possesso della patente a crediti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 711,92 a 2.562,91 euro, come previsto dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008.

Per completezza di informazione, è opportuno evidenziare che anche le imprese e i lavoratori autonomi sono soggetti a pesanti sanzioni qualora operino senza patente o con patente insufficiente. In questi casi, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Al fine di gestire correttamente questi adempimenti, suggeriamo di implementare un sistema di verifica documentale che preveda la richiesta e il controllo della patente a crediti prima dell’inizio di qualsiasi attività in cantiere. È altresì importante istituire un monitoraggio periodico per verificare il mantenimento del punteggio minimo richiesto e conservare adeguata documentazione di tutte le verifiche effettuate.

La gestione delle verifiche diventa particolarmente delicata nei casi di subappalto, dove il committente mantiene comunque la responsabilità di accertare il possesso dei requisiti anche da parte delle imprese subappaltatrici. Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione in questi casi, predisponendo procedure di controllo specifiche.

È inoltre fondamentale tenere traccia di tutte le verifiche effettuate, conservando copia della documentazione controllata e registrando date ed esiti delle verifiche. Questo aspetto assume particolare rilevanza in caso di eventuali contestazioni o controlli da parte degli organi preposti.

Continua

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Adempimenti e scadenze

Rapporto biennale parità di genere - Adempimenti e scadenze

 

Con la presente informativa si intendono fornire indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti per la redazione e presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in attuazione di quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dall’art. 3 della Legge 162/2021.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute alla redazione e presentazione del Rapporto biennale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio (art. 46, D.Lgs. 198/2006).

Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, ma non sono obbligate, redigere il Rapporto (Legge 162/2021).

Sono altresì tenute a presentare il Rapporto le aziende con sede legale all’estero che abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, complessivamente, più di 50 dipendenti.

CONTENUTI DEL RAPPORTO

Il Rapporto biennale si compone di diverse Sezioni, che prevedono la compilazione di specifiche Tabelle, contenenti informazioni relative a:

– Informazioni generali sull’azienda (Sezione 1)

– Informazioni generali sul numero complessivo degli occupati (Sezione 2)

   – Occupati totali, assunzioni e cessazioni

   – Occupati per categoria professionale e livello di inquadramento

   – Occupati per tipologia contrattuale e condizione lavorativa

   – Mobilità, promozioni, cessazioni e trasformazioni

   – Formazione del personale

   – Retribuzione annua lorda

– Informazioni sulle unità produttive a livello provinciale (Sezione 3)

Si precisa che i dati forniti per la redazione del Rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, di cui deve essere specificato solo il sesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Rapporto biennale deve essere presentato entro il prossimo 20 settembre 2024 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, accessibile dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).

Per l’accesso all’applicativo è necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

Una volta compilata la procedura informatica e inoltrato il Rapporto, il sistema rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione dello stesso. Una copia del Rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematiche anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU, ove costituite).

SANZIONI

In caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione e redazione del Rapporto biennale, si applica:

– la sanzione da € 515 a € 2.580 (importi quintuplicati ex art. 1, comma 1177, Legge Finanziaria 2007);

– la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi dal termine di 60 giorni entro cui le aziende sono invitate a provvedere.

Nel caso di Rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.

Infine, si segnala che la presentazione del Rapporto biennale è richiesta, a pena di esclusione, per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, nonché per l’accesso a taluni benefici previsti dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, si rimane a disposizione.

Continua

Sospensione estiva degli avvisi bonari: novità e chiarimenti

Sospensione estiva degli avvisi bonari

Il recente Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 ha introdotto importanti novità in materia di sospensione dell’invio degli avvisi bonari durante il periodo estivo. L’articolo 10 del suddetto decreto stabilisce che, salvo casi di urgenza, l’invio di determinate comunicazioni fiscali è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Le comunicazioni interessate da questa sospensione includono:

1. Avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72)

2. Avvisi derivanti dal controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73)

3. Avvisi bonari relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 comma 412 della L. 311/2004)

4. Lettere di compliance (art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014)

Oltre alla sospensione dell’invio, l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 prevede una sospensione dei termini di pagamento delle somme intimate con avviso bonario dal 1° agosto al 4 settembre. Questa disposizione si applica ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e all’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, comprendendo anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

È importante notare che il termine di 30 giorni per usufruire della definizione agevolata dell’avviso bonario è anch’esso sospeso nel periodo indicato. Tuttavia, la sospensione non si applica al pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Un ulteriore aspetto da considerare è la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti, prevista dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006. Questa sospensione, che va dal 1° agosto al 4 settembre, riguarda questionari, inviti a comparire e richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73, ma non si applica alle richieste effettuate durante attività di accesso, ispezione e verifica o procedure di rimborso IVA.

In conclusione, queste disposizioni mirano a garantire ai contribuenti e ai professionisti del settore un periodo di pausa estiva, durante il quale l’attività di notifica e pagamento di determinate comunicazioni fiscali viene temporaneamente sospesa, permettendo una migliore gestione degli adempimenti fiscali.

 

Continua

LE PRIORITA’ ISPETTIVE 24: LAVORO, SALUTE, SICUREZZA

Un anno di controlli intensi per garantire equità e rispetto elle regole

 

Le priorità ispettive 2024: Lavoro, salute, sicurezza.

Con la presente desideriamo fornirvi un aggiornamento sulle linee guida e gli obiettivi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è dato per la programmazione delle attività ispettive per l’anno 2024.

Come ogni anno, l’INL ha rivisto ed aggiornato le aree di intervento prioritarie, sulla base delle più recenti indicazioni ministeriali e dell’analisi dei dati disponibili sul rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Tra le priorità identificate per il 2024 rientrano:

– Il settore agricolo e agroalimentare, dove persistono ancora rilevanti fenomeni di sommerso e caporalato. Verranno intensificati i controlli su questo comparto.

– Il settore manifatturiero, con particolare focus su produzioni artigianali e industriali come abbigliamento e pelletteria.

– Il settore della logistica, in continua crescita ma con alcune criticità legate a forme illegittime di appalto e distacco.

– Le piattaforme digitali e il lavoro etero-organizzato, per verificare il rispetto della normativa prevenzionistica e antidiscriminatoria.

– Il settore edile, ove permangono irregolarità soprattutto legate al lavoro nero e al mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Verrà inoltre dato ampio spazio al monitoraggio dei tirocini e alla valutazione dei soggetti che li promuovono.

Confermata anche l’attenzione al tema delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e al rispetto della normativa sulla genitorialità.

Infine, proseguiranno i controlli in materia previdenziale volti a verificare la corretta applicazione della normativa e a contrastare il lavoro irregolare e le irregolarità nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Vi invitiamo a prendere visione di queste linee programmatiche dell’Ispettorato, al fine di adeguare i vostri sistemi di gestione e controllo interno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Continua

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

Maxisanzione per lavoro nero

Maggiori tutele in caso di controlli ed ispezioni sui luoghi di lavoro a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 in materia di lavoro nero e sommerso.

Con la presente si intende fornire un aggiornamento circa gli obblighi aziendali in materia di lavoro e legislazione sociale, alla luce delle modifiche normative introdotte dal recente Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. (continua…)

Continua