Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato

L’apprendistato apre le porte ai talenti internazionali!

Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato – Chiarimenti ministeriali

Con la presente circolare intendiamo fornirvi un aggiornamento in merito alla possibilità di assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato.

PREMESSA
Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha recentemente chiarito, in risposta ad una FAQ, che l’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero può avvenire anche mediante contratto di apprendistato.

QUADRO NORMATIVO
L’interpretazione fornita dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione si basa sui seguenti riferimenti normativi:
• D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), art. 22, che disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all’estero;
• D.lgs. n. 81/2015, artt. 41-47, che regolamentano il contratto di apprendistato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione.

MOTIVAZIONI DEL CHIARIMENTO
I Ministeri hanno considerato che:
1. L’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la peculiarità dell’obbligo formativo;
2. Il datore di lavoro è tenuto all’erogazione sia della retribuzione che della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali, con obbligazioni di pari dignità e non alternative tra loro;
3. L’art. 22 del TUI disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero;
4. Il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso specifici per gli apprendisti.

CONCLUSIONI OPERATIVE
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
• È possibile assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato, sia nell’ambito delle quote d’ingresso di cui all’art. 3 del TUI, sia al di fuori delle quote per coloro che hanno frequentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell’art. 23 del TUI;
• Le condizioni di impiego, incluse quelle relative alla formazione, devono essere contenute nella proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
• Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla possibilità, già riconosciuta dalla legge, di convertire un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (es. studio) in permesso per lavoro nel caso di stranieri già presenti in Italia impiegati con contratto di apprendistato.

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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ASSUNZIONE DI APPRENDISTI E SOLIDARIETA’ INTERPELLO N. 21

Con l’interpello n. 21 dell’ 11 agosto è stato chiesto al Ministero del Lavoro se, in costanza di contratto solidarietà difensivo, sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

Preliminarmente il Ministero ricorda che il contratto di solidarietà difensivo costituisce una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria e che lo stesso si attiva in base a un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali, che prevede, per evitare la riduzione degli organici o (continua…)

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