APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

Continua

ASSUNZIONE DI APPRENDISTI E SOLIDARIETA’ INTERPELLO N. 21

Con l’interpello n. 21 dell’ 11 agosto è stato chiesto al Ministero del Lavoro se, in costanza di contratto solidarietà difensivo, sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

Preliminarmente il Ministero ricorda che il contratto di solidarietà difensivo costituisce una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria e che lo stesso si attiva in base a un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali, che prevede, per evitare la riduzione degli organici o (continua…)

Continua