DECRETO COESIONE: Una svolta normativa per l’imprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro

Decreto Coesione: Una svolta normativa per l’autoimprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro (DL 7 maggio 2024 n. 60 GU 7 maggio 2024 n. 105)

Il decreto Coesione Una svolta normativa per l’Autoimprenditorialità e l’Oottimizzazione dell’occupazione

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, stabilisce una serie di  misure volte a ridurre il costo del lavoro al fine di incentivare l’occupazione.  Inoltre, vengono forniti incentivi significativi sia a livello territoriale che per l’autoimprenditorialità qualificata. (continua…)

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

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Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ONERI PREVIDENZIALI IN FAVORE DI A.S.D. E S.S.D

Approfitta della finestra temporale dall’11 marzo al 22 aprile per  presentare tramite il RAS la domanda di contributo per oneri previdenziali a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è stata aperta una finestra temporale per presentare domanda di contributo per oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo contributo, del valore di circa 8 milioni di euro, è previsto dal comma 8 sexies dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2021. Sarà corrisposto alle associazioni e società sportive dilettantistiche in base agli importi dei contributi previdenziali versati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, a favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. (continua…)

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ESONERO LAVORATRICI MADRI

La presente circolare fornisce un’approfondita analisi sull’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024, specificatamente all’art. 1, commi compresi tra il 180 e il 182. Saranno esaminati i chiarimenti di prassi amministrativa recentemente introdotti dalla circolare Inps del 31 gennaio 2024, n. 27. Questi chiarimenti consentono di comprendere meglio l’ambito e la struttura dell’esonero, nonché gli aspetti procedurali relativi agli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. (continua…)

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LE MENSILITA’ AGGIUNTIVE NELL’ESONERO PARZIALE CONTRIBUTIVO A CARICO LAVORATORI

La Legge di Bilancio 2024  ha previsto, all’art. 1, c. 15, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. (continua…)

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