Bonus Natale – si allarga la platea

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A poco meno di un mese dall’elaborazione delle tredicesime e dalla conseguente erogazione del bonus, il Governo, con Decreto Legge del 14 novembre 2024, è nuovamente intervenuto modificando la disciplina del bonus in oggetto.
A seguito della nostra precedente comunicazione, effettuata tramite webinar e relative slides informative, con la presente si desidera portare alla Vostra cortese attenzione le seguenti novità.
1. Il bonus è ora esteso anche ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato: non è più richiesto quindi il requisito contestuale del coniuge a carico.
2. Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge/convivente sia già beneficiario dello stesso bonus; ciò significa che in ogni nucleo familiare soltanto un lavoratore dipendente può accedere al beneficio.
3. Per richiedere il bonus, il lavoratore deve indicare sul modulo che abbiamo predisposto come studio, il codice fiscale del coniuge o convivente e dei figli.
Vi preghiamo cortesemente di provvedere alla tempestiva diffusione di tali informazioni al personale interessato. Rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti che si rendessero necessari.

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BONUS NATALE: Una breve guida per lavoratori e datori di lavoro

Bonus Natale

Il Bonus Natale: Una Guida Semplice per Lavoratori e Datori di Lavoro

Cos’è il Bonus Natale? Il Bonus Natale è un’indennità una tantum di 100 euro introdotta dal governo italiano per l’anno 2024. Questo bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti.

A chi spetta? Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno 2024. Tuttavia, non basta solo il requisito reddituale: sono necessarie anche specifiche condizioni familiari.

Quali sono i requisiti necessari?

  1. Requisito reddituale:
    • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024
    • Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti
  2. Requisiti familiari (almeno uno dei seguenti):
    • Coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico
    • Almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo familiare monogenitoriale

È importante notare che le coppie conviventi con figli a carico, ma non sposate, sono escluse dal bonus.

Quali redditi rientrano in questo calcolo e quali ne sono esclusi? Analizziamoli nel dettaglio:

Redditi inclusi nel calcolo della soglia dei 28.000 euro:

  1. Redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
  2. Redditi assoggettati a cedolare secca (es. affitti con tassazione agevolata)
  3. Redditi assoggettati a imposta sostitutiva del regime forfetario per lavoratori autonomi
  4. Quota di agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
  5. Mance assoggettate a imposta sostitutiva nel settore della ristorazione e dell’accoglienza
  6. Quota esente dei redditi agevolati per ricercatori e lavoratori impatriati
  7. Redditi da fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze

Redditi esclusi dal calcolo della soglia dei 28.000 euro:

  1. Reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  2. Reddito delle relative pertinenze dell’abitazione principale

È importante notare che per il calcolo del reddito complessivo, si considera anche la quota esente dei redditi agevolati, come quelli previsti per il rientro dei ricercatori dall’estero o per i lavoratori impatriati.

Esempi pratici:

  1. Un lavoratore dipendente con un reddito di 25.000 euro e un reddito da locazione con cedolare secca di 4.000 euro supera la soglia dei 28.000 euro (25.000 + 4.000 = 29.000) e non ha diritto al bonus.
  2. Un lavoratore dipendente con un reddito di 26.000 euro e un reddito da abitazione principale di 3.000 euro rientra nella soglia dei 28.000 euro, poiché il reddito dell’abitazione principale è escluso dal calcolo.

Adempimenti del lavoratore:

  1. Presentare una richiesta scritta al datore di lavoro
  2. Fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti
  3. Indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico
  4. In caso di più rapporti di lavoro nel 2024, presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, fornendo le Certificazioni Uniche dei precedenti rapporti

Adempimenti del datore di lavoro:

  1. Verificare la documentazione fornita dal lavoratore
  2. Erogare il bonus insieme alla tredicesima mensilità
  3. Recuperare l’importo erogato tramite compensazione fiscale
  4. Effettuare un conguaglio finale per verificare la corretta spettanza del bonus
  5. Conservare la documentazione per eventuali controlli

Casi particolari:

  • I lavoratori senza sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) o che non hanno ricevuto il bonus dal datore di lavoro potranno richiederlo nella dichiarazione dei redditi 2025 (per l’anno 2024)
  • In caso di errata erogazione, il lavoratore dovrà restituire l’importo in sede di dichiarazione dei redditi

Tabella riassuntiva che riepiloga i passi e la procedura:

 

Fase Lavoratore Datore di Lavoro
1. Verifica requisiti Controlla reddito e situazione familiare
2. Richiesta Presenta richiesta scritta e dichiarazione sostitutiva
3. Verifica documentazione Controlla la documentazione ricevuta
4. Erogazione Eroga il bonus con la tredicesima
5. Compensazione Recupera l’importo tramite compensazione fiscale
6. Conguaglio Verifica finale della spettanza del bonus
7. Dichiarazione dei redditi Richiede o restituisce il bonus se necessario

 

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Maxi deduzione del costo del lavoro – pubblicato il decreto attuativo del MEF

Maxi deduzione del costo del lavoro - pubblicato il decreto attuativo del MEF

Il 25 giugno è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF che introduce per il solo anno 2024, la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro. Deduzione maggiorata ulteriormente del 10% per i lavoratori svantaggiati. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Qui di seguito andremo ad evidenziare le principali caratteristiche.

 

Riferimenti normativi

– Il Decreto attuativo è stato pubblicato dal MEF il 25 giugno 2024 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

– La norma prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

 

Beneficiari

Possono beneficiare della maggiorazione:

– Imprese individuali

– Società di capitali

– Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa

– Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo

– Enti non commerciali, limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale

 

Non possono beneficiare le imprese in liquidazione o altre procedure di crisi.

 

Requisiti

– Incremento occupazionale: aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 rispetto alla media del periodo precedente.

– Sono esclusi dal conteggio: lavoratori in unità estere, assunti da altre società del gruppo, lavoratori in distacco, lavoratori ceduti per trasferimento d’azienda.

– Sono inclusi: soci lavoratori pro-quota, lavoratori a tempo parziale riproporzionati, lavoratori in somministrazione, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

 

Misura

– Maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

– Ulteriore maggiorazione del 10% (per un totale del 30%) in caso di assunzione di soggetti svantaggiati:

– Persone con disabilità ex L. 68/99

– Ex pazienti di ospedali psichiatrici

– Privi di impiego da almeno 24 mesi

– In trattamento psichiatrico

– Tossicodipendenti

– Alcolisti

– Minori in difficoltà familiare

– Detenuti ed internati

– Soggetti condannati

– Donne con almeno 2 figli under 18 e prive di impiego da 6 mesi in zone svantaggiate

– Donne vittime di violenza in programmi di protezione

– Giovani ammessi a incentivi (Under 30, Neet)

– Lavoratori in zone svantaggiate

– Beneficiari decaduti dal reddito di cittadinanza

 

Determinazione del costo del lavoro

– Riferimento all’art. 2425 c.c.: retribuzioni, contributi, TFR, altri oneri.

– Principio di competenza per imprese in contabilità ordinaria.

– Principio di cassa per imprese in contabilità semplificata e professionisti.

 

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DECRETO COESIONE: Una svolta normativa per l’imprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro

Decreto Coesione: Una svolta normativa per l’autoimprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro (DL 7 maggio 2024 n. 60 GU 7 maggio 2024 n. 105)

Il decreto Coesione Una svolta normativa per l’Autoimprenditorialità e l’Oottimizzazione dell’occupazione

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, stabilisce una serie di  misure volte a ridurre il costo del lavoro al fine di incentivare l’occupazione.  Inoltre, vengono forniti incentivi significativi sia a livello territoriale che per l’autoimprenditorialità qualificata. (continua…)

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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