STUDI PROFESSIONALI: EROGAZIONE UNA TANTUM
Con la presente vi ricordiamo che nel mese di maggio 2024 è prevista l’erogazione della I tranche di una tantum per tutti gli studi che applicano il ccnl degli studi professionali. Tale erogazione è prevista a seguito del rinnovo del contratto collettivo avvenuto il 16 febbraio 2024, del quale vi abbiamo già informato tramite la nostra circolare di marzo, consultabile sul nostro sito.
L’importo da erogare nel mese di maggio sarà di € 200,00. Inoltre, desideriamo precisare che la seconda tranche dovrà essere erogata a maggio 2025.
Vi informiamo che le somme da erogare dovranno essere riparametrate sulla base dell’anzianità di servizio lavorato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 1° marzo 2024. Nel calcolo, si considererà come mese intero ogni frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.
Per i lavoratori part-time, si terrà conto dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
In aggiunta, desideriamo precisare che i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali dovranno essere considerati ai fini del calcolo pro-quota. I periodi in cui non è stata erogata la normale retribuzione saranno esclusi dal computo.
È importante sottolineare che l’erogazione della I tranche di una tantum potrà avvenire anche attraverso strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, vi ricordiamo i nuovi limiti di esenzione stabiliti dall’attuale legge di bilancio:
– € 1.000,00 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
– € 2.000,00 per i lavoratori con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati fiscalmente a carico. I requisiti per usufruire di tale esenzione sono: non possedere redditi propri annui superiori a € 2.840,51 (o € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni).
Vi ricordiamo inoltre che le soglie sopra citate (€ 1.000,00 ed € 2.000,00) rappresentano un limite al superamento del quale l’intero valore del Fringe benefits concorre a formare reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.