31 marzo 2025: sei pronto per l’obbligo assicurativo?

Proteggere l'impresa dalle catastrofi

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE – POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI

Con la presente circolare desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), relativamente all’obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali e calamità naturali.

1. INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni immobilizzati direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025.

2. SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo assicurativo riguarda:
• Imprese con sede legale in Italia
• Imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia
• Società tra professionisti costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile
In particolare, sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, ovvero gli imprenditori che esercitano:
1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. Un’attività di trasporto via terra, acqua o aria
4. Un’attività bancaria o assicurativa
5. Altre attività ausiliarie delle precedenti
Sono inoltre soggette all’obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

3. SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, come previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione deve coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti immobilizzazioni materiali dell’Attivo di bilancio (voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2424 del Codice civile):
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
Si precisa che, come specificato dal decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la copertura deve includere:
a) Terreni
b) Fabbricati nella loro interezza, comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni
c) Macchine di ogni tipo, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato
d) Attrezzature varie: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

5. EVENTI COPERTI
Gli eventi catastrofali che devono essere coperti dalla polizza assicurativa sono:
• Sismi
• Alluvioni
• Frane
• Inondazioni
• Esondazioni
Si evidenzia che gli incendi non sono ricompresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, pertanto i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l’incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell’evento catastrofale assicurato.
Il decreto n. 18/2025 fornisce inoltre precise definizioni degli eventi coperti, stabilendo che si considera come singolo evento le prosecuzioni di fenomeni (alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o sciami sismici) che si verifichino entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

7. CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO
In caso di violazione dell’obbligo assicurativo, l’impresa non potrà beneficiare di:
• Contributi pubblici
• Sovvenzioni
• Agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
• Erogazioni pubbliche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Vi ricordiamo che il termine ultimo per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 marzo 2025.

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INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONTENT CREATOR

 

 

Ti spieghiamo come gestire la tua posizione INPS

In questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale delle professioni digitali, con particolare riferimento ai content creator, figure che stanno rivoluzionando il mondo della comunicazione e del marketing. L’INPS, con la recente Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha finalmente fatto chiarezza sul loro inquadramento previdenziale, fornendo indicazioni precise che vogliamo condividere con voi attraverso questa circolare.

Il Content Creator: una nuova professione, vecchie regole previdenziali
Innanzitutto, chiariamoci le idee su chi siano questi professionisti del web. I content creator sono coloro che creano contenuti digitali – siano essi testi, video, foto o audio – e li distribuiscono attraverso le piattaforme social. Possono essere youtuber, influencer, streamer, podcaster, blogger: figure diverse accomunate dalla creazione di contenuti per il web.
Come guadagnano? Le fonti di reddito sono molteplici: dalla pubblicità sulle piattaforme alle sponsorizzazioni dirette con i brand, dai pagamenti dei followers alla vendita di prodotti propri. È proprio questa varietà di fonti di reddito che ha reso necessario un intervento chiarificatore dell’INPS.

Quale gestione previdenziale scegliere?
La domanda che molti di voi ci stanno ponendo è: “Come ci si deve iscrivere a livello previdenziale?” La risposta non è univoca, ma dipende da come viene svolta l’attività. Vediamo insieme le tre principali strade:

La strada dell’imprenditore: Gestione Commercianti
Se la vostra attività di content creator è strutturata come una vera e propria impresa, con prevalenza dell’organizzazione rispetto all’elemento personale, la strada è quella della Gestione Commercianti. Dal 1° gennaio 2025 è stato anche introdotto un codice ATECO specifico (73.11.03) per le attività di influencer marketing e content creator.

La strada del professionista: Gestione Separata
Se operate come professionisti, con partita IVA ma senza una struttura imprenditoriale, o se svolgete l’attività in modo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro annui, la vostra strada è la Gestione Separata INPS.

La strada dell’artista: Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
Qui arriviamo a una delle novità più interessanti della circolare: se create contenuti pubblicitari o promozionali per committenti (brand o agenzie), svolgendo di fatto attività assimilabili a quelle di attori pubblicitari, indossatori o fotomodelli, dovete iscrivervi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Il caso particolare del Digital Marketing
Merita un’attenzione particolare l’attività di digital marketing sui social network. L’INPS ha chiarito che quando create contenuti promozionali remunerati (post, reel, video) questi sono equiparabili a spot pubblicitari. Quindi, se svolgete attività artistica o tecnica nell’ambito di questi contenuti, dovete iscrivervi al FPLS.
Attenzione però: non tutto ciò che è pubblicità richiede l’iscrizione al FPLS. Se vi limitate a mostrare prodotti sui vostri profili (mero endorsement) o inserite banner pubblicitari nei vostri contenuti personali, resta valido l’inquadramento nella Gestione Separata.

Un vantaggio da non sottovalutare
Per chi si iscrive al FPLS come artista c’è un interessante beneficio: i compensi per diritti d’autore e d’immagine sono esclusi dall’imponibile contributivo fino al 40% del totale. Naturalmente, questo deve essere previsto esplicitamente nel contratto con il committente.

Come comportarsi ora?
Il nostro consiglio è di analizzare attentamente la vostra situazione specifica. Le variabili da considerare sono molte:
• Come è organizzata la vostra attività?
• Quali sono le principali fonti di reddito?
• Che tipo di contenuti producete e per chi?
• Come sono strutturati i vostri rapporti con brand e agenzie?

Il nostro Studio è al vostro fianco
In questa fase di transizione, il nostro Studio è pronto ad assistervi per:
• Analizzare la vostra situazione specifica
• Individuare il corretto inquadramento previdenziale

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti,

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Collegato Lavoro 2025 (L. 203/2024) – Focus sulle Dimissioni per Fatti Concludenti

Dimissioni per fatti concludenti

Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024, nota come “Collegato Lavoro”, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. Si tratta di un provvedimento che introduce numerose e significative novità in ambito giuslavoristico.
Il pacchetto di riforme spazia su diversi aspetti della gestione del rapporto di lavoro: dalla nuova disciplina delle comunicazioni per il lavoro agile, alle modifiche in tema di somministrazione di lavoro, dalla ridefinizione delle attività stagionali alla regolamentazione della compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa. Data la complessità e l’ampiezza delle novità introdotte, nelle prossime circolari andremo ad approfondire singolarmente ciascun tema.
In questa sede, riteniamo opportuno focalizzare la Vostra attenzione su una delle innovazioni più rilevanti: la nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, che rappresenta una svolta significativa nella gestione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro.
La novità, introdotta dall’art. 19 della L. 203/2024 mediante l’inserimento del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, va a regolamentare per la prima volta quelle situazioni, purtroppo sempre più frequenti nella prassi, in cui il lavoratore si assenta dal lavoro in modo prolungato e ingiustificato, senza fornire alcuna comunicazione al datore di lavoro.
Fino ad oggi, in questi casi, il datore di lavoro si trovava in una situazione di particolare difficoltà: da un lato non poteva considerare risolto il rapporto in assenza di dimissioni formali, dall’altro si vedeva costretto a mantenere formalmente in organico un dipendente di fatto assente. La nuova norma offre finalmente una soluzione chiara ed efficace a questa problematica.
La disciplina prevede che quando un lavoratore si assenta in modo ingiustificato per un periodo superiore a quanto previsto dal CCNL applicato (o, in mancanza di previsione contrattuale, per oltre 15 giorni), il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A seguito di questa comunicazione, e fatta salva la possibilità di verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire la procedura telematica ordinariamente prevista per le dimissioni.
Il legislatore ha comunque previsto delle tutele per il lavoratore: la risoluzione automatica non opera se il dipendente dimostra di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che mira a proteggere i lavoratori in situazioni di effettiva impossibilità di comunicazione.
Sul piano pratico, in attesa delle indicazioni operative dettagliate preannunciate dall’INL nella Nota n. 9740/2024, consigliamo ai datori di lavoro di:
• documentare accuratamente il periodo di assenza del lavoratore;
• conservare traccia di eventuali tentativi di contatto con il dipendente;
• preparare una comunicazione dettagliata per l’INL che includa tutti gli elementi utili per la verifica della situazione.
Il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per fornirVi assistenza nella gestione di queste situazioni, dalla valutazione preliminare dei presupposti fino alla predisposizione della comunicazione all’INL, garantendo la massima attenzione nel contemperare le esigenze aziendali con il rispetto delle tutele previste dalla norma.
Nelle prossime circolari Vi forniremo un’analisi approfondita delle altre importanti novità introdotte dal Collegato Lavoro 2025.

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ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI E LICENZIAMENTO DI LAVORATORI CON DISABILITA’: Un Approccio Sensibile e Normativo

L’importanza degli accomodamenti ragionevoli - Suprema Corte ord. n. 30080 del 21.11.2024

Nel mondo del lavoro, la gestione dei lavoratori con disabilità richiede un approccio particolarmente attento e conforme alla normativa vigente. Recentemente, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30080 del 21 novembre 2024, ha ribadito l’importanza degli accomodamenti ragionevoli, sottolineando che il rifiuto di adottarli costituisce un atto discriminatorio e, in quanto tale, è nullo.

Cosa Sono gli Accomodamenti Ragionevoli?
Gli accomodamenti ragionevoli, come definiti dall’art. 3, comma 3-bis del Decreto Legislativo 216/2003, sono tutte le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Questi accomodamenti devono essere adottati a meno che non comportino un onere finanziario sproporzionato per il datore di lavoro.

L’Importanza degli Accomodamenti Ragionevoli
La recente pronuncia della Suprema Corte ha messo in luce come il mancato adempimento di questi obblighi da parte del datore di lavoro possa portare a conseguenze legali significative. Nel caso specifico, un lavoratore con disabilità è stato licenziato per assenza ingiustificata dopo aver richiesto, senza successo, un trasferimento presso una sede lavorativa più vicina a causa della sua grave condizione di salute. La Corte ha stabilito che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare gli accomodamenti richiesti, riconoscendo il diritto del lavoratore a condizioni di lavoro adeguate.

Esempio di Accomodamento Ragionevole
Un esempio pratico di accomodamento ragionevole potrebbe essere il seguente: un dipendente con disabilità motoria richiede di lavorare in una sede più accessibile. Il datore di lavoro, dopo aver valutato la richiesta, decide di trasferire il dipendente in un ufficio al piano terra, eliminando così le barriere architettoniche che impedivano l’accesso. Questo trasferimento non comporta un onere finanziario sproporzionato e permette al dipendente di svolgere le proprie mansioni in condizioni di parità con gli altri lavoratori.

Conclusioni
È essenziale che i datori di lavoro valutino attentamente le esigenze specifiche dei lavoratori con disabilità e adottino tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari. Prima di procedere a un licenziamento, è fondamentale verificare se siano stati adottati tutti gli accomodamenti possibili per consentire al lavoratore di svolgere le proprie mansioni.

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Bonus Natale – si allarga la platea

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A poco meno di un mese dall’elaborazione delle tredicesime e dalla conseguente erogazione del bonus, il Governo, con Decreto Legge del 14 novembre 2024, è nuovamente intervenuto modificando la disciplina del bonus in oggetto.
A seguito della nostra precedente comunicazione, effettuata tramite webinar e relative slides informative, con la presente si desidera portare alla Vostra cortese attenzione le seguenti novità.
1. Il bonus è ora esteso anche ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato: non è più richiesto quindi il requisito contestuale del coniuge a carico.
2. Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge/convivente sia già beneficiario dello stesso bonus; ciò significa che in ogni nucleo familiare soltanto un lavoratore dipendente può accedere al beneficio.
3. Per richiedere il bonus, il lavoratore deve indicare sul modulo che abbiamo predisposto come studio, il codice fiscale del coniuge o convivente e dei figli.
Vi preghiamo cortesemente di provvedere alla tempestiva diffusione di tali informazioni al personale interessato. Rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti che si rendessero necessari.

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