LAVORI USURANTI: 31 MARZO INVIO COMUNICAZIONE ANNUALE

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cd. Lavori usuranti, hanno la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento ai sensi del d.lgs 67/11.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a trasmettere, esclusivamente in via telematica, una specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro ed ai competenti istituti previdenziali. In particolare, tale comunicazione avviene tramite la compilazione del modello LAV_US,  le cui istruzioni sono contenute nella nota del Ministero del Lavoro n. 39/0004724 del 2011. (continua…)

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BUONI CARBURANTI – LEGGE 23/23

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63  del 15 marzo 2023 è stata  pubblicata la legge n. 23/23 di conversione del decreto trasparenza (Dl 05/23).  Il provvedimento disciplina disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

La novità che interessa principalmente aziende e lavoratori riguarda il ben noto bonus carburanti. Ricordiamo che il DL 5/2023 ha riproposto, per l’intero anno d’imposta 2023, l’esenzione fiscale fino a € 200 sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti. (continua…)

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TIROCINI FRAUDOLENTI – CHIARIMENTI DELL’ITL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL), con la nota n. 453, ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi di instaurazione di tirocini fraudolenti.

L’intervento si è reso necessario a seguito di richieste di delucidazioni pervenute alla Direzione dell’ITL circa la possibilità di promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nel caso in cui sia contestata la genuinità di un tirocinio.    (continua…)

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La legge di bilancio 2023 – Le misure per i lavoratori in forza

redigo.info per Studio Nesti - Bilancio 23 - lavoratori in forza

Legge di bilancio 2023

I lavoratori in attività beneficeranno, nell’anno, di diverse misure di favore. Taglio del cuneo fiscale a parte – del quale abbiamo ampiamente scritto e che, rapidamente, prevede l’incremento al 2% per i redditi annui sino a 35mila euro e al 3% per quelli sino a 25mila euro dell’esonero sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (eccezion fatta per il lavoro domestico) – una precisa disposizione riguarda la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, portata da qualche giorno al 30 giugno 2023 (dal 31 marzo 2023). Interessa tanto i lavoratori del settore pubblico quanto quelli del settore privato. Così, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a mansione diversa che sia, tuttavia, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento (come definite dai Ccnl vigenti) senza decurtare la retribuzione spettante. Se più favorevoli, verranno applicate le disposizioni dei Ccnl di riferimento.

Un incremento che tocca le famiglie con almeno tre figli a carico, e con Isee fino a 40mila euro, è stato deciso per l’Assegno Unico e Universale. L’aumento corrisponde al 50 per cento dell’assegno stesso. Una maggiorazione del 50% investe, poi, i percettori di questa misura di vantaggio che abbiano perlomeno quattro figli. Passano dall’essere sperimentali all’essere strutturali le maggiorazioni dell’AUU per ciascun figlio con disabilità, che siano a carico e senza limiti di età. Ed è di ora un messaggio Inps (n. 724/2023) che dà nuove e dettagliate indicazioni circa l’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione c.d. “bonus per il secondo percettore di reddito”.

La norma – art. 4, c. 8, dlgs n. 230/2021 – stabilisce: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”. La ratio della disposizione agevolativa sta nell’incentivare l’occupazione dei genitori parte del medesimo nucleo familiare. In linea di principio, la maggiorazione per il papà e la mamma entrambi lavoratori non può perciò essere richiesta se la domanda viene presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore (cfr. circolare n. 23/2022; messaggio n. 1714/2022).

La maggiore fragilità dei nuclei vedovili va, dunque, tutelata. Pertanto, il messaggio comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’AUU. L’Istituto previdenziale precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati è stato assegnato da legge.

Operativamente, per le domande di assegno presentate dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno spettante per la mensilità di marzo 2023. La prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’assegno; quindi, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Proseguendo sulla strada delle misure per i lavoratori in forza, la Manovra 2023 prevede, poi, un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o paternità (alternativi) retribuito all’80% fino al sesto anno di vita del bambino.

Risorse aggiuntive al Fondo sociale per occupazione e formazione puntano, invece, a rifinanziare, per l’anno in corso:

  • il completamento dei piani di recupero occupazionale per l’anno;
  • una indennità onnicomprensiva di trenta euro per ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro che derivi da misure di arresto temporaneo (obbligatorio o non obbligatorio);
  • misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center;
  • l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
  • la proroga (sino al 31 dicembre 2023) del trattamento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro.

Ai pubblici dipendenti, nel solo 2023, verrà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Nuove risorse verranno, inoltre, destinate: al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza; al Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e al Fondo per la crescita sostenibile.

Novità di rilievo interessano, poi, la disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, ne è prevista l’applicabilità alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).

È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Da ultimo, la Legge qui commentata incrementa – introducendo un’indennità di discontinuità – la dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo di 60 milioni di euro per l’anno 2023; 6 milioni di euro per l’anno 2024; 8 milioni di euro per l’anno 2025. Aumentano così le risorse per il prossimo triennio al fine di finanziare la predetta nuova indennità, considerata dal nostro Legislatore strumento fondamentale al raggiungimento dell’equità retributiva e previdenziale per questa categoria di lavoratori.

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Le misure pensionistiche nella legge di bilancio 2023

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Le misure pensionistiche nella Legge di Bilancio per il 2023

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2023 con tema pensioni prevedono uno schema di anticipo pensionistico che permette di guadagnare il relativo diritto con 41 anni di anzianità contributiva minima e 62 anni di età anagrafica (“pensione anticipata flessibile”, c.d. “quota 103”); l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75; l’indicizzazione per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo aumentata all’85 per cento (dall’80), prevedendo una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo; la conferma della rivisitazione di “Opzione Donna” legata al numero dei figli e a particolari categorie; la proroga di ”APE sociale”.

Punto per punto, una rapida ricognizione.

L’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico coincide con l’addio alla discussa “Legge Fornero” ed è misura sperimentale, non strutturale, con termine 31 dicembre 2023.

Il trattamento con anticipo pensionistico non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus – c.d. “bonus Maroni” – saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Su “Opzione Donna” il Legislatore del Bilancio ha deciso la proroga della possibilità data di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che entro il 31 dicembre scorso abbiano maturato un’anzianità contributiva che corrisponde o supera i 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Ma con modifiche: si va in pensione a 58 anni con due figli o più; 59 con un figlio; 60 in tutti gli altri casi. L’ambito soggettivo d’applicazione delle nuove regole di “Opzione Donna” è tale per cui le categorie che ne beneficeranno sono donne caregivers, donne con invalidità superiore od uguale al 74 per cento, lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.  

Le previsioni confermano, poi, anche per tutto il 2023 la misura c.d. “APE sociale” (Anticipo PEnsionistico sociale) per i lavori usuranti. La facoltà di accedere al trattamento (erogato da Inps) sino al raggiungimento dell’età pensionabile riguarda i soggetti con specifici requisiti normativi che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta. I lavoratori cui l’indennità sarà concessa sono, in definitiva: coloro che svolgono mansioni gravose; invalidi civili al 74 per cento; lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che hanno esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i c.d. caregivers. 

Ora la novità sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene rivisitato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Si prevede, come accennato più sopra, una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo e dell’85 per cento per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Un sostegno ulteriore riguarda l’aspetto delle pensioni minime: come accennato, il Legislatore del Bilancio ha deciso l’innalzamento a 600 euro con riguardo agli ultrasettantacinquenni. 

Ancora, entro il 30 giugno 2023 – con decreto interministeriale (Economia e Finanze, di concerto con Lavoro e Politiche Sociali) – sentita la COVIP, saranno definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Prorogato, infine, al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell’INPGI (l’Istituto di previdenza dei giornalisti). Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all’approvazione ministeriale.

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