STUDI PROFESSIONALI: EROGAZIONE UNA TANTUM

Studi Professionali erogazione i tranches una tantum1

 

Con la presente vi ricordiamo che nel mese di maggio 2024 è prevista l’erogazione della I tranche di una tantum per tutti gli studi che applicano il ccnl degli studi professionali. Tale erogazione è prevista a seguito del rinnovo del contratto collettivo avvenuto il 16 febbraio 2024, del quale vi abbiamo già informato tramite la nostra circolare di marzo, consultabile sul nostro sito.

L’importo da erogare nel mese di maggio sarà di € 200,00. Inoltre, desideriamo precisare che la seconda tranche dovrà essere erogata a maggio 2025.

Vi informiamo che le somme da erogare dovranno essere riparametrate sulla base dell’anzianità di servizio lavorato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 1° marzo 2024. Nel calcolo, si considererà come mese intero ogni frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.

Per i lavoratori part-time, si terrà conto dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

In aggiunta, desideriamo precisare che i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali dovranno essere considerati ai fini del calcolo pro-quota. I periodi in cui non è stata erogata la normale retribuzione saranno esclusi dal computo.

È importante sottolineare che l’erogazione della I tranche di una tantum potrà avvenire anche attraverso strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, vi ricordiamo i nuovi limiti di esenzione stabiliti dall’attuale legge di bilancio:

– € 1.000,00 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;

– € 2.000,00 per i lavoratori con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati fiscalmente a carico. I requisiti per usufruire di tale esenzione sono: non possedere redditi propri annui superiori a € 2.840,51 (o € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni).

Vi ricordiamo inoltre che le soglie sopra citate (€ 1.000,00 ed € 2.000,00) rappresentano un limite al superamento del quale l’intero valore del Fringe benefits concorre a formare reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

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DECRETO COESIONE: Una svolta normativa per l’imprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro

Decreto Coesione: Una svolta normativa per l’autoimprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro (DL 7 maggio 2024 n. 60 GU 7 maggio 2024 n. 105)

Il decreto Coesione Una svolta normativa per l’Autoimprenditorialità e l’Oottimizzazione dell’occupazione

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, stabilisce una serie di  misure volte a ridurre il costo del lavoro al fine di incentivare l’occupazione.  Inoltre, vengono forniti incentivi significativi sia a livello territoriale che per l’autoimprenditorialità qualificata. (continua…)

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LE PRIORITA’ ISPETTIVE 24: LAVORO, SALUTE, SICUREZZA

Un anno di controlli intensi per garantire equità e rispetto elle regole

 

Le priorità ispettive 2024: Lavoro, salute, sicurezza.

Con la presente desideriamo fornirvi un aggiornamento sulle linee guida e gli obiettivi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è dato per la programmazione delle attività ispettive per l’anno 2024.

Come ogni anno, l’INL ha rivisto ed aggiornato le aree di intervento prioritarie, sulla base delle più recenti indicazioni ministeriali e dell’analisi dei dati disponibili sul rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Tra le priorità identificate per il 2024 rientrano:

– Il settore agricolo e agroalimentare, dove persistono ancora rilevanti fenomeni di sommerso e caporalato. Verranno intensificati i controlli su questo comparto.

– Il settore manifatturiero, con particolare focus su produzioni artigianali e industriali come abbigliamento e pelletteria.

– Il settore della logistica, in continua crescita ma con alcune criticità legate a forme illegittime di appalto e distacco.

– Le piattaforme digitali e il lavoro etero-organizzato, per verificare il rispetto della normativa prevenzionistica e antidiscriminatoria.

– Il settore edile, ove permangono irregolarità soprattutto legate al lavoro nero e al mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Verrà inoltre dato ampio spazio al monitoraggio dei tirocini e alla valutazione dei soggetti che li promuovono.

Confermata anche l’attenzione al tema delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e al rispetto della normativa sulla genitorialità.

Infine, proseguiranno i controlli in materia previdenziale volti a verificare la corretta applicazione della normativa e a contrastare il lavoro irregolare e le irregolarità nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Vi invitiamo a prendere visione di queste linee programmatiche dell’Ispettorato, al fine di adeguare i vostri sistemi di gestione e controllo interno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

Maxisanzione per lavoro nero

Maggiori tutele in caso di controlli ed ispezioni sui luoghi di lavoro a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 in materia di lavoro nero e sommerso.

Con la presente si intende fornire un aggiornamento circa gli obblighi aziendali in materia di lavoro e legislazione sociale, alla luce delle modifiche normative introdotte dal recente Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. (continua…)

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