LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

 

Il licenziamento per superamento periodo di comporto diventa sempre più delicato!

 

Oggetto: Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratori disabili – Requisito della conoscenza o conoscibilità della disabilità

A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024, si ritiene opportuno fornirvi un approfondimento sulla rilevanza della conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità del lavoratore ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Principi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha confermato il principio secondo cui è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore disabile a causa del superamento del periodo di comporto, quando tale periodo non sia stato modulato tenendo conto della sua condizione di disabilità. (continua…)

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SETTORE SPORTIVO: I VOLONTARI E I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE

Settore sportivo i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive

 

Nuovo Decreto Legge semplifica gli adempimenti per volontari e dipendenti pubblici nel settore sportivo

 

Il recente Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dello stesso giorno, introduce importanti novità in materia di gestione dei compensi per due figure peculiari del mondo sportivo: i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. (continua…)

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WELFARE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

Welfare metalmeccanica industria € 200 a giugno 2024

Con l’approssimarsi della prossima mensilità di giugno, desideriamo informarvi sui benefici di welfare aziendale che le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria  devono mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Beneficiari

Hanno diritto ai 200 euro di welfare tutti i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri e apprendisti (esclusi i dirigenti), che:

  1. Hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
  2. Sono stati assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  3. Hanno superato il periodo di prova;
  4. Non sono in aspettativa non retribuita o indennizzata dal 1/6 al 31/12;
  5. Sono a tempo determinato e hanno maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’anno.

Beni e servizi

Il valore di 200 euro può essere utilizzato per:

– Servizi di welfare come assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, per i lavoratori e i loro familiari;

– Beni e servizi in natura prodotti dall’azienda o da fornitori convenzionati;

– Abbonamenti al trasporto pubblico regionale o interregionale per lavoratori e familiari a carico.

È inoltre possibile destinare il valore al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Modalità di erogazione

Il valore di 200 euro dovrà essere definito entro il 1° giugno 2024 e utilizzato entro il 31 maggio 2025. L’erogazione avverrà attraverso:

– Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

– Piattaforma elettronica;

– Documento di legittimazione nominativo (voucher).

Limite di esenzione fiscale e contributiva per il 2024

La legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti. Il nuovo “plafond” è di 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a  2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nell’importo esente rientrano anche il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), nonché le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Inoltre, il limite di esenzione previsto per il 2024 comprenderà anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore scelga di ricevere buoni benzina o buoni acquisto. Inoltre occorre prestare attenzione ad eventuali fringe benefit messi a disposizione

(autovettura aziendale ad uso promiscuo), in quanto anch’esso deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite sopra citato.

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PACE CONTRIBUTIVA: L’INPS HA FORNITO LE ISTRUZIONI

Con la”pace contributiva” è possible riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione. L’Inps con la circolare fornisce le istruzioni operative

Riscatto dei periodi di “buco contributivo” introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

 Rif.: Circolare Inps n. 69 del 29 maggio 2024

 

L’Inps, con  la circolare n. 69 del 29/05/2024  fornisce i chiarimenti applicativi in merito alla disciplina della “pace contributiva” introdotta dall’art. 1, commi 126-130 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha reintrodotto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare periodi privi di contribuzione.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda di riscatto i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (AGO), sostitutive ed esclusive delle stesse nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata che, al 31 dicembre 1995, non risultino titolari di anzianità contributiva e non siano titolari di pensione.

I periodi riscattabili (continua…)

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ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL PER GLI SPORTIVI

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

 

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative

Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica  in merito alle condizioni e alle procedure per l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

Requisiti di accesso alla NASpI

Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:

– Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;

– Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.

I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.

Requisiti di accesso alla DIS-COLL

Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:

– Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento stesso.

Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL

Tutte  le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:

– Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;

– Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell’interessato.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.

Preme ricordare  che i percettori di NASpI  in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.

Pertanto, questi lavoratori hanno l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.

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