TIROCINI EXTRACURRICULARI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota dell’11 luglio 2022 n. 1451, interviene in merito ad alcuni dubbi relativi all’applicabilità della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (art. 1, c. 721-726, L. 234/2021), nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”. (continua…)

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Buoni benzina – i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E, finalmente ha fornito  i primi chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore in base all’art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022. (continua…)

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Decreto sostegni ter

Gazzetta ufficiale

DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

 È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

Proroga sospensione dei versamenti per attività chiuse o sospese (continua…)

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Bonus carburante

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Il Decreto Ucraina ( DL. 21/22), ai fini del contenimento dell’impatto economico dovuto all’aumento del prezzo del carburante, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare ai dipendenti buoni benzina esenti da imposizione fiscale nel limite di € 200,00.

In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i buoni benzina possano essere cumulabili con l’eventuale buono rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

La norma espressamente prevede che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. 314/1997 (continua…)

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