31 marzo 2025: sei pronto per l’obbligo assicurativo?

Proteggere l'impresa dalle catastrofi

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE – POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI

Con la presente circolare desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), relativamente all’obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali e calamità naturali.

1. INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni immobilizzati direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025.

2. SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo assicurativo riguarda:
• Imprese con sede legale in Italia
• Imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia
• Società tra professionisti costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile
In particolare, sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, ovvero gli imprenditori che esercitano:
1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. Un’attività di trasporto via terra, acqua o aria
4. Un’attività bancaria o assicurativa
5. Altre attività ausiliarie delle precedenti
Sono inoltre soggette all’obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

3. SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, come previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione deve coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti immobilizzazioni materiali dell’Attivo di bilancio (voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2424 del Codice civile):
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
Si precisa che, come specificato dal decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la copertura deve includere:
a) Terreni
b) Fabbricati nella loro interezza, comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni
c) Macchine di ogni tipo, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato
d) Attrezzature varie: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

5. EVENTI COPERTI
Gli eventi catastrofali che devono essere coperti dalla polizza assicurativa sono:
• Sismi
• Alluvioni
• Frane
• Inondazioni
• Esondazioni
Si evidenzia che gli incendi non sono ricompresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, pertanto i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l’incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell’evento catastrofale assicurato.
Il decreto n. 18/2025 fornisce inoltre precise definizioni degli eventi coperti, stabilendo che si considera come singolo evento le prosecuzioni di fenomeni (alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o sciami sismici) che si verifichino entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

7. CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO
In caso di violazione dell’obbligo assicurativo, l’impresa non potrà beneficiare di:
• Contributi pubblici
• Sovvenzioni
• Agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
• Erogazioni pubbliche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Vi ricordiamo che il termine ultimo per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 marzo 2025.

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Nuovi incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari nella Regione Marche

Da PRECARIO a INDETERMINATO la Regione Marche ti paga per farlo!

Con la presente si comunica che la Regione Marche ha recentemente approvato un importante avviso pubblico che potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per la Sua azienda.

DI COSA SI TRATTA
La Regione Marche ha stanziato 2.600.000 euro per incentivare la trasformazione dei contratti di lavoro precari in contratti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire la stabilità lavorativa e sostenere la competitività delle imprese del territorio.

CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono presentare domanda:
• Imprese iscritte alla Camera di Commercio
• Liberi professionisti titolari di partita IVA
• Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS
I richiedenti devono:
• Essere attivi
• Avere sede legale all’interno dell’UE
• Possedere un’unità produttiva nel territorio della Regione Marche

REQUISITI DEI LAVORATORI
I lavoratori da stabilizzare devono:
• Avere un contratto precario con il soggetto richiedente
• Essere maggiorenni (età pari o superiore a 18 anni)
• Risiedere in un Comune della Regione Marche (inclusi i possessori di residenza temporanea)
• Se stranieri, possedere regolare permesso di soggiorno in corso di validità

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E VINCOLI
Il contributo è erogato in forma di somma forfettaria in regime “de minimis”:
• 19.500 euro per ogni trasformazione a tempo indeterminato
Vincolo fondamentale: Il contratto a tempo indeterminato deve essere mantenuto per almeno 18 mesi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà la revoca del contributo.
Nota importante: In caso di contratto part-time, l’importo sarà ridotto proporzionalmente alle ore settimanali previste.
Ogni azienda può richiedere un contributo massimo di 39.000 euro.

Polizza fidejussoria: Fidejussione da presentare entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e prima della liquidazione del contributo

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
• Apertura bando: 7 marzo 2025, ore 10:00
• Chiusura bando: 27 marzo 2025, ore 13:00
• Piattaforma: SIFORM2 (https://siform2.regione.marche.it)
Attenzione: Saranno ammesse a finanziamento ESCLUSIVAMENTE le stabilizzazioni effettuate DOPO la presentazione della domanda.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà mediante procedura a sportello con graduatoria di merito. Per essere ammessi a finanziamento è necessario ottenere un punteggio minimo di 60/100. A parità di punteggio, prevale l’ordine cronologico di arrivo della domanda.

CONSIDERAZIONI PRATICHE
Prima di procedere con la richiesta, è importante considerare attentamente:
1. La sostenibilità dell’impegno a mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi
2. La compatibilità con il regime “de minimis” in relazione ad altri contributi eventualmente percepiti
3. L’impatto sul piano organizzativo e finanziario dell’azienda nel medio termine

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Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato

L’apprendistato apre le porte ai talenti internazionali!

Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato – Chiarimenti ministeriali

Con la presente circolare intendiamo fornirvi un aggiornamento in merito alla possibilità di assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato.

PREMESSA
Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha recentemente chiarito, in risposta ad una FAQ, che l’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero può avvenire anche mediante contratto di apprendistato.

QUADRO NORMATIVO
L’interpretazione fornita dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione si basa sui seguenti riferimenti normativi:
• D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), art. 22, che disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all’estero;
• D.lgs. n. 81/2015, artt. 41-47, che regolamentano il contratto di apprendistato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione.

MOTIVAZIONI DEL CHIARIMENTO
I Ministeri hanno considerato che:
1. L’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la peculiarità dell’obbligo formativo;
2. Il datore di lavoro è tenuto all’erogazione sia della retribuzione che della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali, con obbligazioni di pari dignità e non alternative tra loro;
3. L’art. 22 del TUI disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero;
4. Il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso specifici per gli apprendisti.

CONCLUSIONI OPERATIVE
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
• È possibile assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato, sia nell’ambito delle quote d’ingresso di cui all’art. 3 del TUI, sia al di fuori delle quote per coloro che hanno frequentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell’art. 23 del TUI;
• Le condizioni di impiego, incluse quelle relative alla formazione, devono essere contenute nella proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
• Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla possibilità, già riconosciuta dalla legge, di convertire un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (es. studio) in permesso per lavoro nel caso di stranieri già presenti in Italia impiegati con contratto di apprendistato.

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INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONTENT CREATOR

 

 

Ti spieghiamo come gestire la tua posizione INPS

In questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale delle professioni digitali, con particolare riferimento ai content creator, figure che stanno rivoluzionando il mondo della comunicazione e del marketing. L’INPS, con la recente Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha finalmente fatto chiarezza sul loro inquadramento previdenziale, fornendo indicazioni precise che vogliamo condividere con voi attraverso questa circolare.

Il Content Creator: una nuova professione, vecchie regole previdenziali
Innanzitutto, chiariamoci le idee su chi siano questi professionisti del web. I content creator sono coloro che creano contenuti digitali – siano essi testi, video, foto o audio – e li distribuiscono attraverso le piattaforme social. Possono essere youtuber, influencer, streamer, podcaster, blogger: figure diverse accomunate dalla creazione di contenuti per il web.
Come guadagnano? Le fonti di reddito sono molteplici: dalla pubblicità sulle piattaforme alle sponsorizzazioni dirette con i brand, dai pagamenti dei followers alla vendita di prodotti propri. È proprio questa varietà di fonti di reddito che ha reso necessario un intervento chiarificatore dell’INPS.

Quale gestione previdenziale scegliere?
La domanda che molti di voi ci stanno ponendo è: “Come ci si deve iscrivere a livello previdenziale?” La risposta non è univoca, ma dipende da come viene svolta l’attività. Vediamo insieme le tre principali strade:

La strada dell’imprenditore: Gestione Commercianti
Se la vostra attività di content creator è strutturata come una vera e propria impresa, con prevalenza dell’organizzazione rispetto all’elemento personale, la strada è quella della Gestione Commercianti. Dal 1° gennaio 2025 è stato anche introdotto un codice ATECO specifico (73.11.03) per le attività di influencer marketing e content creator.

La strada del professionista: Gestione Separata
Se operate come professionisti, con partita IVA ma senza una struttura imprenditoriale, o se svolgete l’attività in modo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro annui, la vostra strada è la Gestione Separata INPS.

La strada dell’artista: Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
Qui arriviamo a una delle novità più interessanti della circolare: se create contenuti pubblicitari o promozionali per committenti (brand o agenzie), svolgendo di fatto attività assimilabili a quelle di attori pubblicitari, indossatori o fotomodelli, dovete iscrivervi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Il caso particolare del Digital Marketing
Merita un’attenzione particolare l’attività di digital marketing sui social network. L’INPS ha chiarito che quando create contenuti promozionali remunerati (post, reel, video) questi sono equiparabili a spot pubblicitari. Quindi, se svolgete attività artistica o tecnica nell’ambito di questi contenuti, dovete iscrivervi al FPLS.
Attenzione però: non tutto ciò che è pubblicità richiede l’iscrizione al FPLS. Se vi limitate a mostrare prodotti sui vostri profili (mero endorsement) o inserite banner pubblicitari nei vostri contenuti personali, resta valido l’inquadramento nella Gestione Separata.

Un vantaggio da non sottovalutare
Per chi si iscrive al FPLS come artista c’è un interessante beneficio: i compensi per diritti d’autore e d’immagine sono esclusi dall’imponibile contributivo fino al 40% del totale. Naturalmente, questo deve essere previsto esplicitamente nel contratto con il committente.

Come comportarsi ora?
Il nostro consiglio è di analizzare attentamente la vostra situazione specifica. Le variabili da considerare sono molte:
• Come è organizzata la vostra attività?
• Quali sono le principali fonti di reddito?
• Che tipo di contenuti producete e per chi?
• Come sono strutturati i vostri rapporti con brand e agenzie?

Il nostro Studio è al vostro fianco
In questa fase di transizione, il nostro Studio è pronto ad assistervi per:
• Analizzare la vostra situazione specifica
• Individuare il corretto inquadramento previdenziale

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti,

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MAXI DEDUZIONE 120%

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MAXI DEDUZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la presente circolare siamo ad informarvi in merito ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla maxi deduzione prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024.
Come noto, al fine di incentivare gli investimenti in capitale umano, il Legislatore ha introdotto una significativa agevolazione fiscale a favore di imprese e lavoratori autonomi che hanno proceduto a nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato nel corso del 2024.
In particolare, è prevista una maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, a condizione che il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 risulti superiore al numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nell’anno 2023.
Inoltre, qualora l’incremento occupazionale sia riferito a soggetti rientranti nelle categorie meritevoli di maggior tutela (es. disabili, svantaggiati, donne in difficoltà), la maggiorazione del costo è stabilita nella misura complessiva del 30%.
La Legge di Bilancio 2025 ha successivamente disposto la proroga di tale agevolazione anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 1/E/2025, con la quale ha fornito preziosi chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti richiesti e alle modalità di determinazione del beneficio.
Ambito soggettivo
Possono accedere all’agevolazione le società, gli enti, le imprese individuali, i professionisti e gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, a condizione che l’attività sia stata esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il 1° gennaio 2024.
Sono invece esclusi i soggetti in stato di liquidazione o che si trovino in particolari situazioni di crisi aziendale, in quanto tali condizioni potrebbero compromettere la continuità dell’attività e, di conseguenza, la possibilità di realizzare incrementi occupazionali.

Incremento occupazionale
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, è necessario che si verifichino due distinti incrementi occupazionali:
1) il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere superiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nel 2023;
2) il numero complessivo di dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al 31 dicembre 2024 deve essere superiore alla media dei dipendenti complessivamente occupati nel 2023.
Determinazione della maggiorazione
La maggiorazione del 20% (o 30% per i lavoratori “meritevoli di tutela”) si applica sul minor importo tra:
– il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato;
– l’incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto all’esercizio precedente.

In presenza di particolari situazioni, come operazioni straordinarie, distacco di personale, somministrazione o nell’ambito di gruppi di società, l’Agenzia ha fornito specifiche indicazioni per il corretto calcolo dell’incremento occupazionale e della maggiorazione.

Proroga e determinazione degli acconti
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2025 ha disposto la proroga dell’agevolazione anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. In merito, l’Agenzia ha precisato che il beneficio dovrà essere calcolato su base “mobile”, confrontando i dati occupazionali di ciascun periodo agevolato con quelli del corrispondente periodo precedente.
Infine, per quanto concerne la determinazione degli acconti, è stato chiarito che non si dovrà tener conto della maxi deduzione, sia per il 2024 che per i periodi successivi.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento in merito.
Cordiali saluti.

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