Dichiarazione Aiuti di Stato

redigo.info per Studio Nesti - Dichiarazione aiuti di Stato COVID

Aiuti di Stato COVID, slitta la registrazione nell’RNA. Così anche l’autodichiarazione

Il primo decreto “Sostegni” (n. 41 del 22.3.2021), all’art. 1, co. 13 – 17, ha introdotto il c.d. regime “quadro” o “ombrello”, temporaneo, finalizzato a consentire, ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13, di godere dei massimali previsti per le sezioni 3.1 – “Aiuti di importi limitato” – e 3.12 – “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” – del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Temporary Framework, TF). Qualche mese appresso, il dm 11.12.2021 ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali (va fatto riferimento a quelli relativi all’ultima modifica del TF, del 28 gennaio 2021, non a quelli relativi all’ultima modifica approvata); il provvedimento AdE 27.4.2022 ha individuato contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello, alla quale sono tenuti gli operatori economici beneficiari delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 sopra richiamato. 

Si tratta, in sintesi, di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica; credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; esclusione dei versamenti IRAP;  esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;  disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;  definizione agevolata degli “avvisi bonari”;  esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Se è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del dm 11.12.2021, per i quali il relativo modello la includeva (ad esempio l’istanza per il riconoscimento del Cfp “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti (sempre elencati nel citato art. 1), nel qual caso una seconda dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti e di quelli già indicati nella prima.

L’obbligo grava in capo al beneficiario che ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; si è avvalso della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, in parte nella Sezione 3.1, se residua il massimale stabilito (meccanismo consentito solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”). Una specifica: occorre considerare anche gli altri aiuti (erariali e non erariali), non riconducibili a quel regime, ai fini della compilazione del relativo rigo e del monitoraggio dei massimali. La Sezione II del Quadro A, “Altri aiuti”, è composta da due caselle, da barrare solo se sono stati fruiti aiuti diversi da quelli in elenco nella Sezione I.

Ciò posto, in linea generale l’autodichiarante deve attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e nella Sezione 3.12 (attivabile quando gli aiuti richiesti superano i limiti massimi di aiuto previsti dalla Sezione 3.1) del Quadro temporaneo. La dichiarazione, redatta dal beneficiario o da un intermediario abilitato in via telematica (servizio web dell’Agenzia delle Entrate o canali telematici della stessa), avrebbe dovuto essere presentata entro il 30.6.2022. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 di fatto ha prorogato tale obbligo al 30 novembre 2022. 

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Se il beneficiario o il suo incaricato abilitato intendono sostituire la dichiarazione trasmessa, dovranno presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce le precedentemente inviate, a meno che non si sia in presenza di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022. In particolare, in caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1 – 9 del DL 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata   entro il 30.6.2022,  ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Ove il termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto presenteranno  una prima dichiarazione entro il 30.6.2022; una seconda oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata inclusa nella prima dichiarazione.

Vanno pure indicati gli eventuali importi degli aiuti del regime “quadro” o “ombrello” eccedenti i massimali previsti (comprensivi degli interessi da recupero) che il beneficiario vuol restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. La restituzione deve avvenire seguendo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili (sarà pubblicato un documento agenziale di istituzione dei codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione).

E’ oramai chiaro che non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS del modello Redditi 2022 gli aiuti i cui dati per la registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021. A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa). 

Tornando al Registro nazionale, questo è strumento che permette il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Nell’ipotesi in cui la registrazione manchi, la fruizione dell’aiuto individuale è illegittima, con conseguente obbligo di restituzione (gravato da sanzioni ed interessi). Oltre a ciò, poiché la autodichiarazione è sostitutiva di atto notorio, derivano responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.

Continua

Riders

riders

Portale telematico per la CO: procedura e dati da inserire obbligatoriamente. Tutela anche per i riders

Il tema della CO, comunicazione obbligatoria, si inserisce all’interno del riconoscimento di maggiori diritti e tutele per il lavoro dei riders. La normativa si estende così a tutte le prestazioni di lavoro acquisite su piattaforme digitali. In sostanza, parliamo dei casi di lavoro subordinato; collaborazioni coordinate; attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

A disporre l’obbligo della CO è un emendamento al decreto-legge per l’attuazione del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – nato nel 2021 per rilanciare l’economia dei Paesi UE dopo la pandemia da Covid-19. Tanti i progetti finanziati fino ad ora dal Pnrr: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca.

L’emendamento in questione dispone l’obbligo di trasmissione della comunicazione da parte del committente della prestazione per tutte le forme di lavoro sopra elencate. La nuova comunicazione non sarà preventiva ma dovrà essere compilata ed inviata entro il 20 del mese successivo a quello durante il quale si è instaurato un rapporto di lavoro immediato di tipo autonomo od intermediato.

È previsto anche il caso di stipula di più di una contrattazione. Nello specifico, si potrà inoltrare un’unica CO comprendente tutte le generalità dei committenti e dei lavoratori, la data di inizio e fine lavoro, le ore lavorative e l’inquadramento contrattuale. Tutti elementi essenziali che andranno a suddividersi nelle varie Sezioni del portale telematico dedicato.

La comunicazione obbligatoria tocca anche l’ipotesi del lavoro occasionale, ovvero la prestazione retribuita con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari. In particolare, l’avvio dell’attività lavorativa diventa oggetto della comunicazione da inviare all’Ispettorato territoriale, sempre da parte del committente. In caso di violazione, è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per lavoratore, per il quale si è prodotta omissione (o ritardo) nell’invio della CO.

Per rendere agile e semplice la procedura di trasmissione della CO, è operativo dal 14 aprile 2022 il portale telematico dedicato. La piattaforma, voluta e predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accoglierà la procedura di comunicazione in via telematica delle prestazioni di lavoro riguardanti, per l’appunto, riders e altri lavoratori della gig economy – ovvero prestazioni di lavoro a chiamata e/o temporaneo.

Questo quanto definito dal Decreto ministeriale n. 31 del 2022.

La procedura di comunicazione è totalmente telematica e dovrà obbligatoriamente avvenire nel portale “servizi.lavoro.gov.it”, cliccando sulla sezione “UNI Piattaforme”. Successivamente, scegliendo “Nuova comunicazione”, si dà inizio alla procedura vera e propria, che conta diverse sottosezioni: committente, lavoratore, rapporto di lavoro ed infine dati di invio.

–        Sezione committente: i dati che deve contenere riguardano codice fiscale o partita Iva dello stesso, denominazione, sede legale e settore – da scegliere tra quelli riportati nella tabella.

–        Sezione lavoratore: i dati da inserire riguardano codice fiscale, dati anagrafici completi, cittadinanza, estremi del permesso di soggiorno in caso di lavoratore extracomunitario e domicilio del prestatore.

–        Sezione rapporto di lavoro: include i dati relativi alla data di inizio, durata presunta prestazione in ore o minuti, tipologia contrattuale, retribuzione e sede di lavoro.

–        Sezione dati invio: che include, in ultima battuta, i dati del compilato, incluso l’indirizzo e-mail reso obbligatorio. Detta sezione comprende anche la data di trasmissione della comunicazione e il Codice comunicazione, che si genereranno solo successivamente al completamento dell’invio.

Panoramica riders e gig economy: normativa e novità degli ultimi due anni

La pandemia da Covid-19 ha reso fondamentale la nascita di una normativa in contesto lavorativo ed economico sui riders. A livello europeo, non solo nazionale, la categoria ha acquisito sempre più potere economico e la disciplina ad essa dedicata sta modificandosi nel tempo.

In Italia, il riferimento è la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, con la quale il nostro Ministero del Lavoro esplicita il dettato normativo in tema di tutela dei ciclo-fattorini (i c.d. riders) delle piattaforme digitali.

Vi si ricorda, anzitutto, il valore innovativo delle modifiche apportate al dlgs n. 81/2015 ad opera della legge n. 128/2019, con le quali si è per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa di tali soggetti, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, precisa il ministero del Lavoro, la legge del 2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del dlgs n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile. Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la circolare delinea le due ipotesi.

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo criteri esecutivi definiti dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo. Qualora, invece, essi lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale, troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

Ora il compenso. L’art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, a norma del comma 3 deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la circolare specifica che coerentemente con la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso.

Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macrosettore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, pur iscritti all’organizzazione stipulante.

La circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie di diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione

                                                                                                                                                                                                                                                                          Studio Nesti

Continua

Decreto Aiuti – Bonus 200 euro

bonus 200

Bonus 200, platea ampia per una (sola) busta paga più “ricca”

 

In 59 articoli, il c.d. “decreto Aiuti” è entrato in vigore (18 maggio 2022).

Il provvedimento (n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso), reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, di politiche sociali e di crisi ucraina.

Gli articoli 31 e 32, con intento di combattere il caro vita, erogano l’indennità una tantum di 200 euro a lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per almeno una mensilità, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, dello sconto sui contributi dello 0.80% previsto dalla legge di bilancio 2022,  (anche in presenza di più datori di lavoro); pensionati con reddito (per l’anno 2021) non superiore a 35.000 euro; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori stagionali; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; lavoratori del turismo; lavoratori domestici; lavoratori autonomi; lavoratori occasionali; percettori di indennità di disoccupazione agricola nel 2021.

Sono, per di più, inclusi i percettori del reddito di cittadinanza, gli incaricati di vendite a domicilio, gli autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

La misura, si è anticipato, è stata pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari causati dall’inflazione.

L’erogazione avviene con la retribuzione di luglio (busta paga di giugno, per i lavoratori per i quali la retribuzione viene pagata nel mese successivo a quello di maturazione; mese di luglio per tutti gli altri), in via automatica. Se ne occupa l’Inps per pensionati e  beneficiari del reddito di cittadinanza, dopo averne verificato i presupposti; il datore per i lavoratori dipendenti, anche in questo caso a seguito di verifica dei requisiti, compensando poi il credito con il flusso UniEmens e con le relative indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Le altre categorie di lavoratori (lavoratori domestici, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati), nel 2021 non rientrano nel meccanismo automatico; sono perciò tenute a presentare apposita domanda. A sé anche la previsione che interessa i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva, per i quali i tempi, gli importi, le modalità di erogazione sono subordinati all’istituzione di un apposito Fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, e all’emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da adottarsi entro 30 giorni dal 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il bonus non è cedibile, sequestrabile, pignorabile. Non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali e assistenziali.

L’accertamento dei requisiti passa per un procedimento con un passaggio in più che peserà sui lavoratori del settore privato, tenuti a presentare un’autodichiarazione ove attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti (non avere trattamenti pensionistici in corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nei primi quattro mesi dell’anno in corso, almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dalla legge di bilancio 2022) necessari per il riconoscimento del bonus, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che ne determinano l’esclusione.

La dichiarazione è obbligo di legge. Non presentata, l’iter si blocca.

Viceversa, se presentata un’autodichiarazione falsa od errata – prescindendo dalla circostanza della buona o cattiva fede – la responsabilità non sarà che del lavoratore. Ne risponderà lui solo.

Continua

Tirocinio extracurriculare

tirocinio extracurriculare

Nel 2022, il tirocinio è strumento di inserimento lavorativo dei giovani con il Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La disciplina regolatrice viene innovata dall’attuale Legge di bilancio (l. n. 234/2021), che nel comma 721 demanda ad accordi Governo-Regioni la definizione di nuove Linee guida dei tirocini diversi da quelli curriculari (c.d. “tirocini extracurriculari”), condivise e da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma (1° gennaio 2022).

Fino al recepimento delle Linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Antepongo, in questa sede, all’analisi delle novità in tema di tirocinio affidate a cinque commi della Legge n. 234/2021 (dal 720 al 725 dell’art. 1), la constatazione che esso non costituisce rapporto di lavoro, non potendo sostituire il lavoro dipendente. Cosicché, l’utilizzo fraudolento comporta un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e ogni giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, è soggetta a “prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione”. Così il comma 723 della Manovra, il cui titolo è “Ricorso fraudolento al tirocinio”, che individua la condotta fraudolenta del soggetto ospitante (tenuto, peraltro, alla comunicazione obbligatoria del tirocinio) nell’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di un lavoratore dipendente.

Gli ispettori del lavoro – precisa la Nota INL n. 530/2022 su tirocini e stage – sono tenuti a valutare l’impiego scorretto del tirocinio ad opera del datore di lavoro in ragione delle norme regionali al momento vigenti e delle indicazioni già offerte dalI’INL con circolare n. 8/2018.

Su specifica istanza del tirocinante è anche possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di pronuncia in giudizio.

Utile ribadire che nella Legge di bilancio per il 2022, la grande novità sta proprio nell’aver introdotto misure per il contrasto degli abusi nell’ambito dello svolgimento dei c.d. “tirocini extracurriculari”, tanto attraverso la previsione dell’adozione dell’accordo sopra menzionato per la definizione di Linee guida, quanto per la necessità che esse contenessero appositi criteri: la revisione della disciplina, secondo regole che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; l’individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; la definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; infine, la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Ciò posto, il comma 720 della Legge di bilancio 2022 definisce il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

A seguire, poiché accanto a disposizioni di futura applicazione (con le attese nuove Linee guida) la Legge di bilancio introduce sanzioni immediatamente operative, il comma 722, rubricato “Mancata corresponsione dell’indennità”, prevede a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui ammontare è stabilito in proporzione alla gravità dell’illecito commesso, in misura che varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

In tema di indennità di partecipazione al tirocinio, anche qui la Manovra interviene abrogando l’articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge n. 92/2012. Con ciò, cade – allorché il comma 34 prevede un accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottare entro centottanta giorni – tra i criteri da seguire il riconoscimento di una congrua indennità, anche forfettaria, in relazione alla prestazione svolta dal tirocinante.

E’ immediatamente operativa, ancorché ancorata a precise condizioni, la previsione di cui al comma 724 della Legge di bilancio. Tratta la comunicazione obbligatoria con modello UNILAV da parte del soggetto ospitante. Si inserisce in tale previsione l’INL, che chiarisce che l’obbligo, coerentemente con orientamenti precedenti, ricorre solo per i “tirocini extracurriculari”, non inseriti cioè nei corsi di studio universitari.

In aiuto della distinzione dai “tirocini curriculari” viene proprio la Legge di bilancio per il 2022, che definisce questi ultimi l’esperienza funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Nel quadro normativo delineato, prende anche più forza la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tirocinante. Ed infatti, l’ultimo comma dedicato all’istituto, il comma 725, dispone che il soggetto ospitante rispetti integralmente le prescrizioni stabilite dal dlgs n. 81/2008.

L’INL puntualizza che questa è misura rafforzativa dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo ora citato, nella parte in cui equipara il “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento” alla figura del lavoratore.

Continua

Il lavoro agile

lavoro agile - redigo info per Studio Nesti

Lavoro agile. Diritti e doveri, scenario, scadenza e proroga

Lo smart worker è un lavoratore subordinato che, al pari dei colleghi che svolgono l’attività nei locali dell’azienda, ha diritto al trattamento retributivo, contributivo, normativo garantito agli altri, che è proprio del livello professionale ed inquadramento cui appartiene. Non inferiore, dunque, a quello applicato in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Fino al 31 marzo 2022, data ancora emergenziale, l’applicazione del “lavoro agile” – che passa doverosamente per la legge n. 81/2017 – lascia discrezione negli aspetti non normati. Buone pratiche e regole sono state applicate (come quella che, senza tema di smentita, vedremo emergere sulle altre in un futuro prossimo tra le nuove disposizioni in materia, che sta nel riconoscimento dei buoni pasto anche per il prestatore di lavoro agile), le quali rientrano nell’elenco delle disposizioni da trasformare in strutturate da, appunto, discrezionali.

E’ del 17 marzo scorso un nuovo decreto Covid che, quando pareva certa l’uscita, dopo il 31 marzo, dal regime semplificato emergenziale, sposta la data di cessazione del regime al 30 giugno 2022. In ragione di questa misura governativa approvata  in Cdm, permane l’utilizzo del lavoro agile secondo regole e percorsi semplificati rispetto alla normativa ordinaria.

Ritorno alla normalità il 1° luglio, dunque. Fino ad allora: i datori di lavoro potranno ancora disporre unilateralmente, con procedura semplificata, lo svolgimento del lavoro agile, senza necessità di firmare accordi scritti con ogni lavoratore (sarà sufficiente una email); le comunicazioni amministrative su Cliclavoro (ministero) circa l’attivazione del lavoro agile potranno ancora essere effettuate con modalità semplificate (elenco nominativo del personale in smart working, cui dover agganciare poche altre informazioni senza necessità di allegare anche gli accordi); le intese sindacali saranno ancora facoltative e vincolanti solo per le aziende che applicheranno un CCNL o un accordo di secondo livello che disciplina il lavoro agile (come prevede il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre).

Dando ora uno sguardo alla formulazione delle regole sullo smart working che resterà base per il futuro dello strumento, il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è già oggi attenzionato: il datore è tenuto a garantirle da codice (art. 2087) e da legge (d.lgs. 81/2008). Deve: consegnare allo smart worker ed al “RLS” una informativa scritta che contenga l’individuazione di rischi connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, peculiare in quanto svolta in luogo esterno ai locali dell’azienda e perché rende oggettivamente impossibile garantire la sicurezza in tali spazi; informare adeguatamente il lavoratore in ordine al corretto impiego delle attrezzature e delle apparecchiature aziendali; valutare i rischi connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Da par suo, il lavoratore coopera all’attuazione delle misure preventive che il datore di lavoro ha predisposto, vedendosi riconosciuto il diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipesi da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa in luoghi esterni ai locali aziendali, estesa agli infortuni connessi alle attività prodromiche e/o accessorie alla prestazione che risultino strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.

Fin qui, le risultanze normative di un intreccio tra legge e prassi (cit. L. 81/2017; INAIL, circ. 48/2017). E’, invero, centrale una specifica: se si verifica un infortunio, la copertura assicurativa è agganciata alla esistenza di nesso eziologico con la prestazione lavorativa svolta in modalità smart, con il limite del rischio elettivo, cioè a dire che se quell’infortunio é occorso per un irragionevole rischio elettivo, potrebbe non essere (più semplice, ci pare, affermare che non sarà) coperto dall’assicurazione INAIL.

Ha ruolo nel contesto anche il recesso. Come? Intanto, il recesso di una delle due parti, accessorio al contratto di lavoro subordinato, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ma ripristina l’ordinaria modalità di prestazione nei locali aziendali.

Inoltre e infine, la norma prevede che il recesso può avvenire in ipotesi di: accordo a tempo indeterminato (con preavviso di 30 gg. ad eccezione del giustificato motivo); accordo a tempo determinato (ante tempus in caso di giustificato motivo); accordo con lavoratore disabile (con preavviso di 90 gg.).

Quanto sopra premesso, leggi o accordi dovranno fare i loro conti con le problematiche legate alle iper-connessioni e ai rischi psico-sociali per il lavoratore, note come “burnout” e i modelli organizzativi aziendali dovranno valorizzare l’alternanza, la fiducia e gli obiettivi come leve per incrementare la produttività; dotarsi di un progetto organizzativo preciso, ora che hanno qualche mese di tempo ancora per gestire il progressivo ritorno in azienda in condizioni di sicurezza.

Continua