Dichiarazione Aiuti di Stato
Aiuti di Stato COVID, slitta la registrazione nell’RNA. Così anche l’autodichiarazione
Il primo decreto “Sostegni” (n. 41 del 22.3.2021), all’art. 1, co. 13 – 17, ha introdotto il c.d. regime “quadro” o “ombrello”, temporaneo, finalizzato a consentire, ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13, di godere dei massimali previsti per le sezioni 3.1 – “Aiuti di importi limitato” – e 3.12 – “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” – del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Temporary Framework, TF). Qualche mese appresso, il dm 11.12.2021 ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali (va fatto riferimento a quelli relativi all’ultima modifica del TF, del 28 gennaio 2021, non a quelli relativi all’ultima modifica approvata); il provvedimento AdE 27.4.2022 ha individuato contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello, alla quale sono tenuti gli operatori economici beneficiari delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 sopra richiamato.
Si tratta, in sintesi, di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica; credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; esclusione dei versamenti IRAP; esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili; disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia; definizione agevolata degli “avvisi bonari”; esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Se è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del dm 11.12.2021, per i quali il relativo modello la includeva (ad esempio l’istanza per il riconoscimento del Cfp “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti (sempre elencati nel citato art. 1), nel qual caso una seconda dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti e di quelli già indicati nella prima.
L’obbligo grava in capo al beneficiario che ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; si è avvalso della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, in parte nella Sezione 3.1, se residua il massimale stabilito (meccanismo consentito solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”). Una specifica: occorre considerare anche gli altri aiuti (erariali e non erariali), non riconducibili a quel regime, ai fini della compilazione del relativo rigo e del monitoraggio dei massimali. La Sezione II del Quadro A, “Altri aiuti”, è composta da due caselle, da barrare solo se sono stati fruiti aiuti diversi da quelli in elenco nella Sezione I.
Ciò posto, in linea generale l’autodichiarante deve attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e nella Sezione 3.12 (attivabile quando gli aiuti richiesti superano i limiti massimi di aiuto previsti dalla Sezione 3.1) del Quadro temporaneo. La dichiarazione, redatta dal beneficiario o da un intermediario abilitato in via telematica (servizio web dell’Agenzia delle Entrate o canali telematici della stessa), avrebbe dovuto essere presentata entro il 30.6.2022. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 di fatto ha prorogato tale obbligo al 30 novembre 2022.
A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Se il beneficiario o il suo incaricato abilitato intendono sostituire la dichiarazione trasmessa, dovranno presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce le precedentemente inviate, a meno che non si sia in presenza di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022. In particolare, in caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1 – 9 del DL 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30.6.2022, ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Ove il termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto presenteranno una prima dichiarazione entro il 30.6.2022; una seconda oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata inclusa nella prima dichiarazione.
Vanno pure indicati gli eventuali importi degli aiuti del regime “quadro” o “ombrello” eccedenti i massimali previsti (comprensivi degli interessi da recupero) che il beneficiario vuol restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. La restituzione deve avvenire seguendo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili (sarà pubblicato un documento agenziale di istituzione dei codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione).
E’ oramai chiaro che non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS del modello Redditi 2022 gli aiuti i cui dati per la registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021. A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa).
Tornando al Registro nazionale, questo è strumento che permette il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Nell’ipotesi in cui la registrazione manchi, la fruizione dell’aiuto individuale è illegittima, con conseguente obbligo di restituzione (gravato da sanzioni ed interessi). Oltre a ciò, poiché la autodichiarazione è sostitutiva di atto notorio, derivano responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.