COMPENSAZIONI MODELLO F24 – NUOVE DISPOSIZIONI

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Nuove disposizioni in materia di compensazioni con modello F24

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024

A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore due importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94-98) e dal Decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2-3):

  1. Obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni effettuate tramite modello F24.

Fino al 30 giugno 2024, le compensazioni potevano essere eseguite anche attraverso i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.). Dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere presentate esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Blocco della compensazione orizzontale per i contribuenti con debiti scaduti superiori a 100.000 euro.

In base al nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale (tra tributi diversi) per i contribuenti che, alla data di trasmissione della delega F24, abbiano un ammontare complessivo di carichi affidati all’Agente della riscossione superiore a 100.000 euro.

Rientrano in tale limite gli importi relativi a:

– imposte erariali e relativi accessori;

– atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti;

– atti di accertamento esecutivi, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.

L’inibizione riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa, mentre rimane possibile la compensazione con i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

L’estinzione o la riduzione dei debiti al di sotto della soglia di 100.000 euro comporta il ripristino della facoltà di compensazione orizzontale.

A fronte di tali modifiche, resta inteso che le aziende saranno obbligate a comunicare allo studio eventuali situazioni che non permettono la compensazione in F24. 

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Maxi deduzione del costo del lavoro – pubblicato il decreto attuativo del MEF

Maxi deduzione del costo del lavoro - pubblicato il decreto attuativo del MEF

Il 25 giugno è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF che introduce per il solo anno 2024, la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro. Deduzione maggiorata ulteriormente del 10% per i lavoratori svantaggiati. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Qui di seguito andremo ad evidenziare le principali caratteristiche.

 

Riferimenti normativi

– Il Decreto attuativo è stato pubblicato dal MEF il 25 giugno 2024 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

– La norma prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

 

Beneficiari

Possono beneficiare della maggiorazione:

– Imprese individuali

– Società di capitali

– Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa

– Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo

– Enti non commerciali, limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale

 

Non possono beneficiare le imprese in liquidazione o altre procedure di crisi.

 

Requisiti

– Incremento occupazionale: aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 rispetto alla media del periodo precedente.

– Sono esclusi dal conteggio: lavoratori in unità estere, assunti da altre società del gruppo, lavoratori in distacco, lavoratori ceduti per trasferimento d’azienda.

– Sono inclusi: soci lavoratori pro-quota, lavoratori a tempo parziale riproporzionati, lavoratori in somministrazione, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

 

Misura

– Maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

– Ulteriore maggiorazione del 10% (per un totale del 30%) in caso di assunzione di soggetti svantaggiati:

– Persone con disabilità ex L. 68/99

– Ex pazienti di ospedali psichiatrici

– Privi di impiego da almeno 24 mesi

– In trattamento psichiatrico

– Tossicodipendenti

– Alcolisti

– Minori in difficoltà familiare

– Detenuti ed internati

– Soggetti condannati

– Donne con almeno 2 figli under 18 e prive di impiego da 6 mesi in zone svantaggiate

– Donne vittime di violenza in programmi di protezione

– Giovani ammessi a incentivi (Under 30, Neet)

– Lavoratori in zone svantaggiate

– Beneficiari decaduti dal reddito di cittadinanza

 

Determinazione del costo del lavoro

– Riferimento all’art. 2425 c.c.: retribuzioni, contributi, TFR, altri oneri.

– Principio di competenza per imprese in contabilità ordinaria.

– Principio di cassa per imprese in contabilità semplificata e professionisti.

 

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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

 

Il licenziamento per superamento periodo di comporto diventa sempre più delicato!

 

Oggetto: Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratori disabili – Requisito della conoscenza o conoscibilità della disabilità

A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024, si ritiene opportuno fornirvi un approfondimento sulla rilevanza della conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità del lavoratore ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Principi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha confermato il principio secondo cui è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore disabile a causa del superamento del periodo di comporto, quando tale periodo non sia stato modulato tenendo conto della sua condizione di disabilità. (continua…)

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SETTORE SPORTIVO: I VOLONTARI E I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE

Settore sportivo i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive

 

Nuovo Decreto Legge semplifica gli adempimenti per volontari e dipendenti pubblici nel settore sportivo

 

Il recente Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dello stesso giorno, introduce importanti novità in materia di gestione dei compensi per due figure peculiari del mondo sportivo: i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. (continua…)

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WELFARE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

Welfare metalmeccanica industria € 200 a giugno 2024

Con l’approssimarsi della prossima mensilità di giugno, desideriamo informarvi sui benefici di welfare aziendale che le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria  devono mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Beneficiari

Hanno diritto ai 200 euro di welfare tutti i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri e apprendisti (esclusi i dirigenti), che:

  1. Hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
  2. Sono stati assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  3. Hanno superato il periodo di prova;
  4. Non sono in aspettativa non retribuita o indennizzata dal 1/6 al 31/12;
  5. Sono a tempo determinato e hanno maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’anno.

Beni e servizi

Il valore di 200 euro può essere utilizzato per:

– Servizi di welfare come assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, per i lavoratori e i loro familiari;

– Beni e servizi in natura prodotti dall’azienda o da fornitori convenzionati;

– Abbonamenti al trasporto pubblico regionale o interregionale per lavoratori e familiari a carico.

È inoltre possibile destinare il valore al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Modalità di erogazione

Il valore di 200 euro dovrà essere definito entro il 1° giugno 2024 e utilizzato entro il 31 maggio 2025. L’erogazione avverrà attraverso:

– Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

– Piattaforma elettronica;

– Documento di legittimazione nominativo (voucher).

Limite di esenzione fiscale e contributiva per il 2024

La legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti. Il nuovo “plafond” è di 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a  2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nell’importo esente rientrano anche il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), nonché le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Inoltre, il limite di esenzione previsto per il 2024 comprenderà anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore scelga di ricevere buoni benzina o buoni acquisto. Inoltre occorre prestare attenzione ad eventuali fringe benefit messi a disposizione

(autovettura aziendale ad uso promiscuo), in quanto anch’esso deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite sopra citato.

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