Il lavoro agile

lavoro agile - redigo info per Studio Nesti

Lavoro agile. Diritti e doveri, scenario, scadenza e proroga

Lo smart worker è un lavoratore subordinato che, al pari dei colleghi che svolgono l’attività nei locali dell’azienda, ha diritto al trattamento retributivo, contributivo, normativo garantito agli altri, che è proprio del livello professionale ed inquadramento cui appartiene. Non inferiore, dunque, a quello applicato in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Fino al 31 marzo 2022, data ancora emergenziale, l’applicazione del “lavoro agile” – che passa doverosamente per la legge n. 81/2017 – lascia discrezione negli aspetti non normati. Buone pratiche e regole sono state applicate (come quella che, senza tema di smentita, vedremo emergere sulle altre in un futuro prossimo tra le nuove disposizioni in materia, che sta nel riconoscimento dei buoni pasto anche per il prestatore di lavoro agile), le quali rientrano nell’elenco delle disposizioni da trasformare in strutturate da, appunto, discrezionali.

E’ del 17 marzo scorso un nuovo decreto Covid che, quando pareva certa l’uscita, dopo il 31 marzo, dal regime semplificato emergenziale, sposta la data di cessazione del regime al 30 giugno 2022. In ragione di questa misura governativa approvata  in Cdm, permane l’utilizzo del lavoro agile secondo regole e percorsi semplificati rispetto alla normativa ordinaria.

Ritorno alla normalità il 1° luglio, dunque. Fino ad allora: i datori di lavoro potranno ancora disporre unilateralmente, con procedura semplificata, lo svolgimento del lavoro agile, senza necessità di firmare accordi scritti con ogni lavoratore (sarà sufficiente una email); le comunicazioni amministrative su Cliclavoro (ministero) circa l’attivazione del lavoro agile potranno ancora essere effettuate con modalità semplificate (elenco nominativo del personale in smart working, cui dover agganciare poche altre informazioni senza necessità di allegare anche gli accordi); le intese sindacali saranno ancora facoltative e vincolanti solo per le aziende che applicheranno un CCNL o un accordo di secondo livello che disciplina il lavoro agile (come prevede il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre).

Dando ora uno sguardo alla formulazione delle regole sullo smart working che resterà base per il futuro dello strumento, il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è già oggi attenzionato: il datore è tenuto a garantirle da codice (art. 2087) e da legge (d.lgs. 81/2008). Deve: consegnare allo smart worker ed al “RLS” una informativa scritta che contenga l’individuazione di rischi connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, peculiare in quanto svolta in luogo esterno ai locali dell’azienda e perché rende oggettivamente impossibile garantire la sicurezza in tali spazi; informare adeguatamente il lavoratore in ordine al corretto impiego delle attrezzature e delle apparecchiature aziendali; valutare i rischi connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Da par suo, il lavoratore coopera all’attuazione delle misure preventive che il datore di lavoro ha predisposto, vedendosi riconosciuto il diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipesi da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa in luoghi esterni ai locali aziendali, estesa agli infortuni connessi alle attività prodromiche e/o accessorie alla prestazione che risultino strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.

Fin qui, le risultanze normative di un intreccio tra legge e prassi (cit. L. 81/2017; INAIL, circ. 48/2017). E’, invero, centrale una specifica: se si verifica un infortunio, la copertura assicurativa è agganciata alla esistenza di nesso eziologico con la prestazione lavorativa svolta in modalità smart, con il limite del rischio elettivo, cioè a dire che se quell’infortunio é occorso per un irragionevole rischio elettivo, potrebbe non essere (più semplice, ci pare, affermare che non sarà) coperto dall’assicurazione INAIL.

Ha ruolo nel contesto anche il recesso. Come? Intanto, il recesso di una delle due parti, accessorio al contratto di lavoro subordinato, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ma ripristina l’ordinaria modalità di prestazione nei locali aziendali.

Inoltre e infine, la norma prevede che il recesso può avvenire in ipotesi di: accordo a tempo indeterminato (con preavviso di 30 gg. ad eccezione del giustificato motivo); accordo a tempo determinato (ante tempus in caso di giustificato motivo); accordo con lavoratore disabile (con preavviso di 90 gg.).

Quanto sopra premesso, leggi o accordi dovranno fare i loro conti con le problematiche legate alle iper-connessioni e ai rischi psico-sociali per il lavoratore, note come “burnout” e i modelli organizzativi aziendali dovranno valorizzare l’alternanza, la fiducia e gli obiettivi come leve per incrementare la produttività; dotarsi di un progetto organizzativo preciso, ora che hanno qualche mese di tempo ancora per gestire il progressivo ritorno in azienda in condizioni di sicurezza.

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Fondo nuove competenze

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Fondo nuove competenze. Le attività del 2022 nel segno della semplificazione

Istituito nel 2020 dal decreto-legge n. 34, articolo 88, il Fondo nuove competenze (FNC) ha concluso la sua prima sperimentazione nel giugno 2021. Il finanziamento dedicato era di 730 milioni di euro.

Lo strumento – pubblico e cofinanziato dal Fondo sociale europeo – è nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permettendo alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori attraverso la destinazione di parte dell’orario alla formazione. Ha suscitato particolare interesse presso le imprese (e i consulenti del lavoro che le accompagnano nell’utilizzo della misura); è, infatti, uno strumento di politica attiva destinato a supportare le realtà produttive in ottica di prevenzione. (continua…)

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Certificazione unica 2022

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Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022 è stato approvato definitivamente il modello relativo alla Certificazione Unica (CU) 2022, e le relative istruzioni. Tale Certificazione, sarà utile per certificare l’erogazione di redditi di lavoro dipendente, assimilati (amministratori, co.co.co, co.co.pro, Lsu, borse di lavoro e di studio, tirocini), lavoro autonomo (professionisti, agenti di commercio) e redditi diversi (lavoro occasionale).

Informativa 09 Certificazione unica 2022

 

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I nuovi ammortizzatori sociali

IntegrazioneSalariale

L’INPS rinforza le indicazioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Vale la pena soffermarsi sulle disposizioni del decreto c.d. “Sostegni ter” – dl 27 gennaio 2022, n. 4 – circa i trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività, sui quali la circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022 ha, in apertura, chiarito che gli aggiornamenti normativi producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.

Dal che deriva che la nuova norma non trova applicazione per le richieste che riguardano periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso del 2021, ancorché proseguita nel 2022.

Un tema toccato dall’Istituto investe i lavoratori destinatari delle integrazioni salariali. Ampliando la platea, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti e riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per beneficiare dell’integrazione. (continua…)

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LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – Seconda parte

Come si ricorderà il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 234/2021 meglio nota come Legge di Bilancio.

Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

In questa seconda parte continuiamo ad analizzare le disposizioni di maggior interesse per il mondo del lavoro.

  • LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 1 commi da 191 a 220)

La norma provvede ad effettuare una rivisitazione degli ammortizzatori sociali ampliandone il campo di applicazione.

Le modifiche disposte dalla legge di bilancio sono in vigore dal 1° gennaio 2022 e interessano i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla su citata data. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 del 03/01/22 ha già fornito le prime precisazioni in merito. (continua…)

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