Le misure pensionistiche nella legge di bilancio 2023
Le misure pensionistiche nella Legge di Bilancio per il 2023
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2023 con tema pensioni prevedono uno schema di anticipo pensionistico che permette di guadagnare il relativo diritto con 41 anni di anzianità contributiva minima e 62 anni di età anagrafica (“pensione anticipata flessibile”, c.d. “quota 103”); l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75; l’indicizzazione per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo aumentata all’85 per cento (dall’80), prevedendo una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo; la conferma della rivisitazione di “Opzione Donna” legata al numero dei figli e a particolari categorie; la proroga di ”APE sociale”.
Punto per punto, una rapida ricognizione.
L’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico coincide con l’addio alla discussa “Legge Fornero” ed è misura sperimentale, non strutturale, con termine 31 dicembre 2023.
Il trattamento con anticipo pensionistico non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus – c.d. “bonus Maroni” – saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Su “Opzione Donna” il Legislatore del Bilancio ha deciso la proroga della possibilità data di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che entro il 31 dicembre scorso abbiano maturato un’anzianità contributiva che corrisponde o supera i 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Ma con modifiche: si va in pensione a 58 anni con due figli o più; 59 con un figlio; 60 in tutti gli altri casi. L’ambito soggettivo d’applicazione delle nuove regole di “Opzione Donna” è tale per cui le categorie che ne beneficeranno sono donne caregivers, donne con invalidità superiore od uguale al 74 per cento, lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
Le previsioni confermano, poi, anche per tutto il 2023 la misura c.d. “APE sociale” (Anticipo PEnsionistico sociale) per i lavori usuranti. La facoltà di accedere al trattamento (erogato da Inps) sino al raggiungimento dell’età pensionabile riguarda i soggetti con specifici requisiti normativi che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta. I lavoratori cui l’indennità sarà concessa sono, in definitiva: coloro che svolgono mansioni gravose; invalidi civili al 74 per cento; lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che hanno esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i c.d. caregivers.
Ora la novità sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene rivisitato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Si prevede, come accennato più sopra, una rivalutazione del 120 per cento del trattamento minimo e dell’85 per cento per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
Un sostegno ulteriore riguarda l’aspetto delle pensioni minime: come accennato, il Legislatore del Bilancio ha deciso l’innalzamento a 600 euro con riguardo agli ultrasettantacinquenni.
Ancora, entro il 30 giugno 2023 – con decreto interministeriale (Economia e Finanze, di concerto con Lavoro e Politiche Sociali) – sentita la COVIP, saranno definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.
Prorogato, infine, al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell’INPGI (l’Istituto di previdenza dei giornalisti). Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all’approvazione ministeriale.