Calderone. La “Mia” riforma

MIA

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, dà vita a “Mia”, la Misura per l’inclusione che scalza il Reddito di cittadinanza per essere questo un sussidio da dover sostituire con una politica attiva. La logica cambia: le famiglie con nucleo numeroso che versano in difficoltà economiche meritano maggiore sostegno.

Mia avrà regole per una platea ridefinita e ne varieranno gli importi.

E’ uno stop, quello della titolare del Dicastero, all’assistenza permanente che ha causato 25 miliardi di costi in un triennio ed è responsabile del mancato aumento dell’occupazione e della mancata diminuzione della povertà. “Chi può lavorare deve essere messo in condizione di farlo e uscire quanto prima dalla misura”.

L’intento dell’Esecutivo Meloni e del suo ministro Calderone è correggere la stortura del Reddito di Cittadinanza, consistente in uno strumento che dava troppo al singolo, troppo poco ai nuclei familiari con figli a carico.

L’intervento sul punto debole del Reddito di Cittadinanza, che è la presa in carico (600mila persone che ricevono il sussidio non sono mai passate per un Centro per l’impiego), punta a rendere quanto prima possibile operativa la “Piattaforma digitale”, cui chi richiederà il nuovo sostegno dovrà necessariamente iscriversi, sottoscrivendo contestualmente il Patto di attivazione digitale. Sarà in quel momento che avverrà la presa in carico. Poi la meccanicità, vale a dire l’invio del soggetto iscritto in Piattaforma, ad opera del sistema, per l’appunto in automatico, al Centro per l’impiego o all’assistenza sociale dei Comuni e del Terzo settore (vasi comunicanti, questi).

La misura sostitutiva del RdC scatterà già quest’anno, dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza con la legge di Bilancio 2023. Mia dovrebbe, quindi, poter essere chiesta da agosto; più realisticamente dal primo settembre (con modalità ancora non conosciute perché presenti nel decreto che Marina Calderone presenterà in Cdm).

Sostituisce, sì. Ma cos’è Mia?

Già da quest’anno Mia è lo strumento di politica attiva che sostituirà il Reddito di Cittadinanza intanto per risparmiare, nelle previsioni dell’Esecutivo Meloni, 2-3 miliardi l’anno rispetto ai 7-8 spesi per il Reddito di Cittadinanza.

Il decreto MLPS che conterrà la misura, il cui approdo in Consiglio dei ministri è atteso, non cambierà molto per i “non occupabili”, nella considerazione che un’inversione di questo aspetto deriverebbe solo da un intervento sulle politiche attive (che, certo, il Governo starà prevedendo).

Platea. Chi può chiedere Mia?

Alla Misura di inclusione attiva (percepita per un periodo inferiore al RdC) accederanno i “non occupabili” e gli “occupabili”. Nella prima platea rientrano le famiglie con almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile; nella seconda (per la quale l’importo del sussidio sarà inferiore a quello del Reddito e della Misura prevista per le famiglie senza occupabili), i nuclei familiari con almeno una persona tra 18 e 60 anni.

Come per il Reddito, è scontato anche per Mia un tetto Isee che dia diritto al sussidio, che tuttavia dovrebbe passare da 9.360 euro a 7.200 euro, con buona pace di un terzo dei potenziali beneficiari. Bilancerà, comunque, la volontà di garantire maggiori risorse alle famiglie più numerose, correggendo la “scala di equivalenza” (che fa aumentare l’importo del sussidio in base al numero dei componenti il nucleo).

Va aggiunto che per le famiglie numerose l’Isee beneficerà dell’apporto fornito per i figli dall’AUU (Assegno Unico Universale).

Cambieranno gli importi?

L’importo base dovrebbe corrispondere a:

500 euro al mese per un single non occupabile (cifra eguale a quella prevista per il Reddito);

375 euro al mese per un single occupabile.

Facendo tesoro di quanto sperimentato con il Reddito di Cittadinanza, il Governo renderà impossibile ai beneficiari della misura classificati come “occupabili” rifiutare un’offerta di lavoro “congrua”, pena la perdita del sussidio. Un solo rifiuto sarà perciò sufficiente a negare il diritto a Mia. Per i nuclei con occupabili, il nuovo sostegno sociale avrà una durata massima di 12 mesi la prima volta che viene chiesta. Per la seconda domanda, la durata si dimezza; una terza domanda potrà essere presentata dopo una pausa di un anno e mezzo (il meccanismo vuole incentivare i percettori “occupabili” a cercare un lavoro).

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LAVORI USURANTI: 31 MARZO INVIO COMUNICAZIONE ANNUALE

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cd. Lavori usuranti, hanno la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento ai sensi del d.lgs 67/11.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a trasmettere, esclusivamente in via telematica, una specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro ed ai competenti istituti previdenziali. In particolare, tale comunicazione avviene tramite la compilazione del modello LAV_US,  le cui istruzioni sono contenute nella nota del Ministero del Lavoro n. 39/0004724 del 2011. (continua…)

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BUONI CARBURANTI – LEGGE 23/23

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63  del 15 marzo 2023 è stata  pubblicata la legge n. 23/23 di conversione del decreto trasparenza (Dl 05/23).  Il provvedimento disciplina disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

La novità che interessa principalmente aziende e lavoratori riguarda il ben noto bonus carburanti. Ricordiamo che il DL 5/2023 ha riproposto, per l’intero anno d’imposta 2023, l’esenzione fiscale fino a € 200 sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti. (continua…)

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TIROCINI FRAUDOLENTI – CHIARIMENTI DELL’ITL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL), con la nota n. 453, ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi di instaurazione di tirocini fraudolenti.

L’intervento si è reso necessario a seguito di richieste di delucidazioni pervenute alla Direzione dell’ITL circa la possibilità di promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nel caso in cui sia contestata la genuinità di un tirocinio.    (continua…)

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La legge di bilancio 2023 – Le misure per i lavoratori in forza

redigo.info per Studio Nesti - Bilancio 23 - lavoratori in forza

Legge di bilancio 2023

I lavoratori in attività beneficeranno, nell’anno, di diverse misure di favore. Taglio del cuneo fiscale a parte – del quale abbiamo ampiamente scritto e che, rapidamente, prevede l’incremento al 2% per i redditi annui sino a 35mila euro e al 3% per quelli sino a 25mila euro dell’esonero sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (eccezion fatta per il lavoro domestico) – una precisa disposizione riguarda la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, portata da qualche giorno al 30 giugno 2023 (dal 31 marzo 2023). Interessa tanto i lavoratori del settore pubblico quanto quelli del settore privato. Così, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a mansione diversa che sia, tuttavia, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento (come definite dai Ccnl vigenti) senza decurtare la retribuzione spettante. Se più favorevoli, verranno applicate le disposizioni dei Ccnl di riferimento.

Un incremento che tocca le famiglie con almeno tre figli a carico, e con Isee fino a 40mila euro, è stato deciso per l’Assegno Unico e Universale. L’aumento corrisponde al 50 per cento dell’assegno stesso. Una maggiorazione del 50% investe, poi, i percettori di questa misura di vantaggio che abbiano perlomeno quattro figli. Passano dall’essere sperimentali all’essere strutturali le maggiorazioni dell’AUU per ciascun figlio con disabilità, che siano a carico e senza limiti di età. Ed è di ora un messaggio Inps (n. 724/2023) che dà nuove e dettagliate indicazioni circa l’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione c.d. “bonus per il secondo percettore di reddito”.

La norma – art. 4, c. 8, dlgs n. 230/2021 – stabilisce: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”. La ratio della disposizione agevolativa sta nell’incentivare l’occupazione dei genitori parte del medesimo nucleo familiare. In linea di principio, la maggiorazione per il papà e la mamma entrambi lavoratori non può perciò essere richiesta se la domanda viene presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore (cfr. circolare n. 23/2022; messaggio n. 1714/2022).

La maggiore fragilità dei nuclei vedovili va, dunque, tutelata. Pertanto, il messaggio comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’AUU. L’Istituto previdenziale precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati è stato assegnato da legge.

Operativamente, per le domande di assegno presentate dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno spettante per la mensilità di marzo 2023. La prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’assegno; quindi, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Proseguendo sulla strada delle misure per i lavoratori in forza, la Manovra 2023 prevede, poi, un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o paternità (alternativi) retribuito all’80% fino al sesto anno di vita del bambino.

Risorse aggiuntive al Fondo sociale per occupazione e formazione puntano, invece, a rifinanziare, per l’anno in corso:

  • il completamento dei piani di recupero occupazionale per l’anno;
  • una indennità onnicomprensiva di trenta euro per ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro che derivi da misure di arresto temporaneo (obbligatorio o non obbligatorio);
  • misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center;
  • l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
  • la proroga (sino al 31 dicembre 2023) del trattamento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro.

Ai pubblici dipendenti, nel solo 2023, verrà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Nuove risorse verranno, inoltre, destinate: al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza; al Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e al Fondo per la crescita sostenibile.

Novità di rilievo interessano, poi, la disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, ne è prevista l’applicabilità alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).

È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Da ultimo, la Legge qui commentata incrementa – introducendo un’indennità di discontinuità – la dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo di 60 milioni di euro per l’anno 2023; 6 milioni di euro per l’anno 2024; 8 milioni di euro per l’anno 2025. Aumentano così le risorse per il prossimo triennio al fine di finanziare la predetta nuova indennità, considerata dal nostro Legislatore strumento fondamentale al raggiungimento dell’equità retributiva e previdenziale per questa categoria di lavoratori.

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