
Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato - Chiarimenti ministeriali Con la presente circolare intendiamo fornirvi un aggiornamento in merito alla possibilità di assumere lavoratori stranieri residenti all'estero con contratto di apprendistato.
PREMESSA Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha recentemente chiarito, in risposta ad una FAQ, che l'assunzione di un lavoratore straniero residente all'estero può avvenire anche mediante contratto di apprendistato.
QUADRO NORMATIVO L'interpretazione fornita dai Ministeri del Lavoro, dell'Interno e dell'Istruzione si basa sui seguenti riferimenti normativi: • D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), art. 22, che disciplina l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all'estero; • D.lgs. n. 81/2015, artt. 41-47, che regolamentano il contratto di apprendistato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione.
MOTIVAZIONI DEL CHIARIMENTO I Ministeri hanno considerato che: 1. L'apprendistato è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la peculiarità dell'obbligo formativo; 2. Il datore di lavoro è tenuto all'erogazione sia della retribuzione che della formazione necessaria all'acquisizione delle competenze professionali, con obbligazioni di pari dignità e non alternative tra loro; 3. L'art. 22 del TUI disciplina l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato con cittadini stranieri residenti all'estero; 4. Il Testo Unico per l'Immigrazione non prevede canali di ingresso specifici per gli apprendisti.
CONCLUSIONI OPERATIVE Alla luce di quanto sopra, si conferma che: • È possibile assumere lavoratori stranieri residenti all'estero con contratto di apprendistato, sia nell'ambito delle quote d'ingresso di cui all'art. 3 del TUI, sia al di fuori delle quote per coloro che hanno frequentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell'art. 23 del TUI; • Le condizioni di impiego, incluse quelle relative alla formazione, devono essere contenute nella proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione; • Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla possibilità, già riconosciuta dalla legge, di convertire un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (es. studio) in permesso per lavoro nel caso di stranieri già presenti in Italia impiegati con contratto di apprendistato.
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