Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Adempimenti e scadenze

Rapporto biennale parità di genere - Adempimenti e scadenze  

Con la presente informativa si intendono fornire indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti per la redazione e presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in attuazione di quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", come modificato dall'art. 3 della Legge 162/2021.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute alla redazione e presentazione del Rapporto biennale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'ultimo anno del biennio (art. 46, D.Lgs. 198/2006).

Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, ma non sono obbligate, redigere il Rapporto (Legge 162/2021).

Sono altresì tenute a presentare il Rapporto le aziende con sede legale all'estero che abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, complessivamente, più di 50 dipendenti.

CONTENUTI DEL RAPPORTO

Il Rapporto biennale si compone di diverse Sezioni, che prevedono la compilazione di specifiche Tabelle, contenenti informazioni relative a:

- Informazioni generali sull'azienda (Sezione 1)

- Informazioni generali sul numero complessivo degli occupati (Sezione 2)

   - Occupati totali, assunzioni e cessazioni

   - Occupati per categoria professionale e livello di inquadramento

   - Occupati per tipologia contrattuale e condizione lavorativa

   - Mobilità, promozioni, cessazioni e trasformazioni

   - Formazione del personale

   - Retribuzione annua lorda

- Informazioni sulle unità produttive a livello provinciale (Sezione 3)

Si precisa che i dati forniti per la redazione del Rapporto non devono indicare l'identità del lavoratore, di cui deve essere specificato solo il sesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Rapporto biennale deve essere presentato entro il prossimo 20 settembre 2024 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, accessibile dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).

Per l'accesso all'applicativo è necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

Una volta compilata la procedura informatica e inoltrato il Rapporto, il sistema rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione dello stesso. Una copia del Rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematiche anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU, ove costituite).

SANZIONI

In caso di inottemperanza all'obbligo di presentazione e redazione del Rapporto biennale, si applica:

- la sanzione da € 515 a € 2.580 (importi quintuplicati ex art. 1, comma 1177, Legge Finanziaria 2007);

- la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda, qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi dal termine di 60 giorni entro cui le aziende sono invitate a provvedere.

Nel caso di Rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.

Infine, si segnala che la presentazione del Rapporto biennale è richiesta, a pena di esclusione, per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, nonché per l'accesso a taluni benefici previsti dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, si rimane a disposizione.



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