Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative
Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica in merito alle condizioni e alle procedure per l'accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
Requisiti di accesso alla NASpI
Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:
- Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015;
- Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;
- Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.
I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.
Requisiti di accesso alla DIS-COLL
Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:
- Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015;
- Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione al giorno dell'evento stesso.
Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL
Tutte le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:
- Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;
- Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell'interessato.
In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.
Preme ricordare che i percettori di NASpI in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.
Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.
Pertanto, questi lavoratori hanno l'obbligo di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.
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