Durc di congruità, sostanza nei doveri dell’Azienda. Il ruolo del Consulente è formale
Dal 1° novembre 2021, al Documento Unico di Regolarità Contributiva il Legislatore ha inteso abbinare, in edilizia, il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori. Alla previsione è sottesa la ratio di contrastare fenomeni di dumping contrattuale (l’applicazione, al settore edile, di contratti di natura diversa, provocando la distorsione della concorrenza tra imprese e un danno all’equa retribuzione, alla formazione e alla sicurezza dei lavoratori), per favorire l’emersione del lavoro irregolare.
La verifica della congruità è assegnata alla Cassa Edile in ragione dell’accordo tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali firmatarie del Ccnl comparativamente più rappresentative del settore.
Le modalità operative da adottare assicurando l’attuazione del sistema sono contenute nel decreto n. 143/2021.
Alla verifica della congruità nei lavori pubblici (senza soglia minima) e in quelli privati (con soglia, dal momento che il loro valore dev’essere pari o superiore a 70mila euro), sono tenuti: le imprese affidatarie; le imprese in appalto o subappalto; i lavoratori autonomi coinvolti nella esecuzione dei lavori edili. Ad essi, e alle informazioni che dichiarano alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, è perciò imposta la verifica. Se il committente effettua variazioni riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa deve dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti.
Sono, invece, esclusi da questo ingranaggio i lavori affidati per ricostruire i territori colpiti dal sisma del 2016, destinatari a suo tempo di specifiche ordinanze.
Gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (Tabella A allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020), ovvero percentuali minime al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità, costituiscono l’oggetto della verifica.
Tanto detto, l’adempimento del DURC di congruità non dev’essere sottostimato. Ne è prova l’aspetto punitivo collegato all’inadempienza: l’impresa, il soggetto da essa delegato o il committente che rivolge richiesta alla Cassa Edile (intendendo tutte le Casse Edili del sistema nazionale CNCE), può non ottenere il rilascio del documento per difformità riscontrate che, evidenziate analiticamente, non vengano regolarizzate in un termine normativamente stabilito in quindici giorni. In tale situazione l’impresa, il soggetto delegato o il committente (in sintesi, il richiedente) riceve esito negativo, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Ecco che, come conseguenza, l’azienda viene iscritta nella Banca Nazionale delle imprese Irregolari (BNI). L’esito incombe sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online.
Viceversa, in caso di riscontro positivo l’attestazione di congruità viene rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta.
Quali informazioni dà l’impresa ai fini del rilascio del DURC di congruità? In linea generale, fornisce i dati del cantiere di attività, le ore lavorative e le festività attribuite. Per il subappalto, anche il valore delle opere subappaltate, il nominativo delle imprese subappaltatrici, la data di inizio e di fine lavori eseguiti in subappalto. Fornisce, poi, il nominativo (e il codice fiscale) di ciascun lavoratore non dipendente, se nel cantiere sono presenti lavoratori autonomi, titolari di azienda, soci o collaboratori familiari prestanti lavoro.
A partire dalla operatività del DURC di congruità, ogni cantiere diventa assegnatario del “codice univoco CNCE” (il codice univoco di cantiere) al fine di poter essere censito.
Buona pratica sarebbe che le imprese elencate – tutte, con o senza dipendenti, che, anche a titolo di subappalto, operano nel settore edile per ogni attività, comprese quelle affini – monitorassero costantemente queste informazioni allo scopo preventivo di autovalutarsi in termini di congruità.
Che ruolo ha il Consulente del Lavoro?
Nella filiera descritta, il ruolo del Consulente risulta formale. Per ottenere la regolarità di cantiere ciascuna impresa coinvolta da quella affidataria, con il supporto dei servizi associativi o del proprio consulente, dovrà indicare alla Cassa Edile/Edilcassa, nella denuncia mensile, il numero di ore lavorate in quel cantiere dai propri dipendenti (o in proprio, se lavorate da titolari, soci o lavoratori autonomi), abbinandole al codice univoco assegnato. L’indicazione delle ore lavorate avviene inviando al Consulente un report del numero di esse. Questi le caricherà nel Modello Unico Telematico (MUT).
Il passaggio ora descritto per la rilevazione delle presenze avviene distinguendo tra Consulenti del Lavoro fortemente strutturati, che utilizzano un software professionale di rilevazione presenze, nel qual caso l’iter di denuncia sarà automatizzato; Consulenti del Lavoro che gestiscono i cantieri all’interno del software paghe, inserendo le paghe in denuncia ma compilando le ore a mano sui cantieri; Consulenti del Lavoro che non gestiscono i cantieri all’interno del software paghe (la maggioranza). Nell’ultimo caso, la denuncia Cassa Edile sarà compilata interamente a mano.
Al di fuori di tale transito tra l’azienda e il suo Consulente del Lavoro e della trasmissione, ad opera di questi, in denuncia mensile, del numero di ore effettivamente lavorate in cantiere, non vi sono ulteriori adempimenti che egli debba porre in essere per la buona riuscita della pratica.
Tutto (o quasi) è pertanto affidato all’impresa, unica a dover rispondere di eventuali irregolarità che precludano il rilascio del documento.