Nel 2022, il tirocinio è strumento di inserimento lavorativo dei giovani con il Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La disciplina regolatrice viene innovata dall’attuale Legge di bilancio (l. n. 234/2021), che nel comma 721 demanda ad accordi Governo-Regioni la definizione di nuove Linee guida dei tirocini diversi da quelli curriculari (c.d. “tirocini extracurriculari”), condivise e da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma (1° gennaio 2022).
Fino al recepimento delle Linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Antepongo, in questa sede, all’analisi delle novità in tema di tirocinio affidate a cinque commi della Legge n. 234/2021 (dal 720 al 725 dell’art. 1), la constatazione che esso non costituisce rapporto di lavoro, non potendo sostituire il lavoro dipendente. Cosicché, l’utilizzo fraudolento comporta un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e ogni giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, è soggetta a “prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione”. Così il comma 723 della Manovra, il cui titolo è “Ricorso fraudolento al tirocinio”, che individua la condotta fraudolenta del soggetto ospitante (tenuto, peraltro, alla comunicazione obbligatoria del tirocinio) nell’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di un lavoratore dipendente.
Gli ispettori del lavoro – precisa la Nota INL n. 530/2022 su tirocini e stage – sono tenuti a valutare l’impiego scorretto del tirocinio ad opera del datore di lavoro in ragione delle norme regionali al momento vigenti e delle indicazioni già offerte dalI’INL con circolare n. 8/2018.
Su specifica istanza del tirocinante è anche possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di pronuncia in giudizio.
Utile ribadire che nella Legge di bilancio per il 2022, la grande novità sta proprio nell’aver introdotto misure per il contrasto degli abusi nell’ambito dello svolgimento dei c.d. “tirocini extracurriculari”, tanto attraverso la previsione dell’adozione dell’accordo sopra menzionato per la definizione di Linee guida, quanto per la necessità che esse contenessero appositi criteri: la revisione della disciplina, secondo regole che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; l’individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; la definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; infine, la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Ciò posto, il comma 720 della Legge di bilancio 2022 definisce il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
A seguire, poiché accanto a disposizioni di futura applicazione (con le attese nuove Linee guida) la Legge di bilancio introduce sanzioni immediatamente operative, il comma 722, rubricato “Mancata corresponsione dell’indennità”, prevede a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa il cui ammontare è stabilito in proporzione alla gravità dell’illecito commesso, in misura che varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
In tema di indennità di partecipazione al tirocinio, anche qui la Manovra interviene abrogando l’articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge n. 92/2012. Con ciò, cade – allorché il comma 34 prevede un accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottare entro centottanta giorni – tra i criteri da seguire il riconoscimento di una congrua indennità, anche forfettaria, in relazione alla prestazione svolta dal tirocinante.
E’ immediatamente operativa, ancorché ancorata a precise condizioni, la previsione di cui al comma 724 della Legge di bilancio. Tratta la comunicazione obbligatoria con modello UNILAV da parte del soggetto ospitante. Si inserisce in tale previsione l’INL, che chiarisce che l’obbligo, coerentemente con orientamenti precedenti, ricorre solo per i “tirocini extracurriculari”, non inseriti cioè nei corsi di studio universitari.
In aiuto della distinzione dai “tirocini curriculari” viene proprio la Legge di bilancio per il 2022, che definisce questi ultimi l’esperienza funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
Nel quadro normativo delineato, prende anche più forza la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tirocinante. Ed infatti, l’ultimo comma dedicato all’istituto, il comma 725, dispone che il soggetto ospitante rispetti integralmente le prescrizioni stabilite dal dlgs n. 81/2008.
L’INL puntualizza che questa è misura rafforzativa dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo ora citato, nella parte in cui equipara il “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento” alla figura del lavoratore.