IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Con la presente si ricorda che entro il 16 dicembre 2016 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’17%, sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda ovvero versati al Fondo di tesoreria Inps al 31 dicembre 2015.

L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di tesoreria, deve essere versato

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