
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 6/2025
Il Ministero del Lavoro ha emanato nuove indicazioni riguardanti le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro. Le principali novità riguardano la somministrazione di lavoro, la rimodulazione del periodo di prova nei contratti a termine e le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata.
Somministrazione di Lavoro Con la nuova normativa, superato il limite di 24 mesi, si configura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'utilizzatore. Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi considera solo le missioni iniziate dopo tale data, mentre le missioni concluse prima del 12 gennaio 2025 non vengono conteggiate. Le missioni in corso al 12 gennaio potranno proseguire fino al 30 giugno 2025 senza rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio saranno computati nel limite dei 24 mesi. Inoltre, per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie per il lavoro, non si applica l'obbligo di indicare le causali previste per i contratti di durata superiore a 12 mesi.
Periodo di Prova per i Rapporti a Tempo Determinato La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni. La contrattazione collettiva può introdurre disposizioni più favorevoli, come periodi di prova ridotti, ma non può superare i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Dimissioni per Fatti Concludenti In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato, o superiore a 15 giorni in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le regole ordinarie sulle dimissioni volontarie. Il lavoratore può evitare la cessazione automatica del rapporto se dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro. Dal sedicesimo giorno, il datore di lavoro può notificare l'assenza all'ITL avviando il procedimento per la cessazione del rapporto, che non prevede il pagamento della retribuzione per i giorni di assenza, né l'obbligo di versare i contributi previdenziali. Inoltre, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso. Tale disciplina non si applica nei casi di dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio.
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