31 marzo 2025: sei pronto per l’obbligo assicurativo?

Proteggere l'impresa dalle catastrofi

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE - POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI

Con la presente circolare desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), relativamente all'obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali e calamità naturali.

1. INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l'obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni immobilizzati direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L'entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025.

2. SOGGETTI INTERESSATI L'obbligo assicurativo riguarda: • Imprese con sede legale in Italia • Imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia • Società tra professionisti costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile In particolare, sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, ovvero gli imprenditori che esercitano: 1. Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi 2. Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni 3. Un'attività di trasporto via terra, acqua o aria 4. Un'attività bancaria o assicurativa 5. Altre attività ausiliarie delle precedenti Sono inoltre soggette all'obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

3. SOGGETTI ESCLUSI Sono espressamente esclusi dall'obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, come previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L'assicurazione deve coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti immobilizzazioni materiali dell'Attivo di bilancio (voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2424 del Codice civile): 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti e macchinari 3. Attrezzature industriali e commerciali Si precisa che, come specificato dal decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la copertura deve includere: a) Terreni b) Fabbricati nella loro interezza, comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni c) Macchine di ogni tipo, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato d) Attrezzature varie: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

5. EVENTI COPERTI Gli eventi catastrofali che devono essere coperti dalla polizza assicurativa sono: • Sismi • Alluvioni • Frane • Inondazioni • Esondazioni Si evidenzia che gli incendi non sono ricompresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, pertanto i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l'incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell'evento catastrofale assicurato. Il decreto n. 18/2025 fornisce inoltre precise definizioni degli eventi coperti, stabilendo che si considera come singolo evento le prosecuzioni di fenomeni (alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o sciami sismici) che si verifichino entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

7. CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO In caso di violazione dell'obbligo assicurativo, l'impresa non potrà beneficiare di: • Contributi pubblici • Sovvenzioni • Agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche • Erogazioni pubbliche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Vi ricordiamo che il termine ultimo per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 marzo 2025.



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