Con la presente circolare intendiamo fornire un quadro completo e dettagliato in merito alle novità introdotte dal sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, con particolare attenzione agli obblighi e alle responsabilità che ricadono sulla figura del committente.
Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM 132/2024, ha introdotto la patente a crediti come strumento essenziale per la selezione dei soggetti autorizzati ad operare nell'ambito dei cantieri. Tale innovazione comporta precise responsabilità per il committente, che è chiamato a svolgere un ruolo attivo di verifica e controllo.
In base all'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo specifico di verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidare i lavori. Tale verifica deve essere estesa anche ai casi di subappalto e deve includere il controllo della documentazione equivalente per le imprese estere o dell'attestazione di qualificazione SOA per le imprese che ne sono esonerate.
È fondamentale sottolineare che la patente deve mantenere un punteggio minimo di 15 crediti per consentire l'operatività nei cantieri. Il legislatore ha infatti stabilito che una patente con punteggio inferiore a tale soglia non permette alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. L'assenza totale della patente o un punteggio insufficiente precludono categoricamente qualsiasi attività nei cantieri.
Il mancato rispetto di questi obblighi di verifica espone il committente a significative conseguenze sanzionatorie. In particolare, l'omessa verifica del possesso della patente a crediti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 711,92 a 2.562,91 euro, come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 81/2008.
Per completezza di informazione, è opportuno evidenziare che anche le imprese e i lavoratori autonomi sono soggetti a pesanti sanzioni qualora operino senza patente o con patente insufficiente. In questi casi, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, oltre all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Al fine di gestire correttamente questi adempimenti, suggeriamo di implementare un sistema di verifica documentale che preveda la richiesta e il controllo della patente a crediti prima dell'inizio di qualsiasi attività in cantiere. È altresì importante istituire un monitoraggio periodico per verificare il mantenimento del punteggio minimo richiesto e conservare adeguata documentazione di tutte le verifiche effettuate.
La gestione delle verifiche diventa particolarmente delicata nei casi di subappalto, dove il committente mantiene comunque la responsabilità di accertare il possesso dei requisiti anche da parte delle imprese subappaltatrici. Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione in questi casi, predisponendo procedure di controllo specifiche.
È inoltre fondamentale tenere traccia di tutte le verifiche effettuate, conservando copia della documentazione controllata e registrando date ed esiti delle verifiche. Questo aspetto assume particolare rilevanza in caso di eventuali contestazioni o controlli da parte degli organi preposti.
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