Bonus carburante

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Il Decreto Ucraina ( DL. 21/22), ai fini del contenimento dell’impatto economico dovuto all’aumento del prezzo del carburante, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare ai dipendenti buoni benzina esenti da imposizione fiscale nel limite di € 200,00.

In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i buoni benzina possano essere cumulabili con l’eventuale buono rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

La norma espressamente prevede che “Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. 314/1997

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