L’INPS rinforza le indicazioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Vale la pena soffermarsi sulle disposizioni del decreto c.d. “Sostegni ter” – dl 27 gennaio 2022, n. 4 – circa i trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività, sui quali la circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022 ha, in apertura, chiarito che gli aggiornamenti normativi producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.
Dal che deriva che la nuova norma non trova applicazione per le richieste che riguardano periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso del 2021, ancorché proseguita nel 2022.
Un tema toccato dall’Istituto investe i lavoratori destinatari delle integrazioni salariali. Ampliando la platea, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti e riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per beneficiare dell’integrazione.
Altro argomento è l’importo dei trattamenti di integrazione salariale: per quelli relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene introdotto un unico massimale (che per l’anno 2021 corrisponde a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
La Manovra di quest’anno prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per la corresponsione dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
A seguito delle modifiche apportate nel 2022, il lavoratore beneficiario che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato per più di 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Viceversa, se esegue attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Benché la disciplina sulla Cassa integrazione ordinaria (CIGO)non abbia subìto sostanziali modifiche se non l’allargamento della platea, permanendo per essa le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, il decreto Sostegni ter (art. 23) introduce novità sugli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.
La riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.
Per la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), il Decreto Sostegni ter (art. 23) interviene, come per la CIGO, su aspetti di tipo regolamentare.
A norma dell’art. 7 del decreto, i datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
Sulle domande per i trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022, interviene un recente messaggio Inps (n. 606 dell’8.2.2022) a correzione della data indicata dalla circolare n.18/2022. Esse potranno essere utilmente inviate con procedura “CIGWEB” entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio stesso. Si ha, quindi, tempo fino al 23 febbraio prossimo.
Ed arriva una semplificazione dietro segnalazioni pervenute da associazioni di categoria datoriale e consulenti del lavoro.
Riguarda gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015. Richiamando le istruzioni operative di cui al messaggio n. 3777/2019, l’Inps conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14 se le Organizzazioni sindacali come individuate dalla norma attestano che la procedura da esso prevista è stata correttamente espletata. La dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. Se la dichiarazione non viene allegata, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio ex art. 11 dm n. 95442/2016.
Dà, in questo medesimo contesto ma sotto il profilo squisitamente contributivo, ulteriori indicazioni l’ancor più recente messaggio Inps n. 637/2022, che precisa che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati dal nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali continueranno ad attenersi alle norme in uso al 31 dicembre 2021 fintantoché l’Istituto non provvederà a fornire istruzioni per il corretto assolvimento dei nuovi obblighi contributivi.
Quest’ultimo messaggio torna su apprendisti e lavoratori a domicilio per riferire che, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori, in virtù dell’inquadramento assegnato alla matricola aziendale dall’Inps, devono corrispondere la contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che il Titolo I e/o il Titolo II del Decreto legislativo n. 148/2015 prevede.
La novità di rilievo è che per i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, la norma non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale e non prevede più la limitazione che se l’azienda rientra nel campo delle integrazioni salariali tanto ordinarie quanto straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari dei soli trattamenti ordinari.
L’eccezione sono i dirigenti, non destinatari delle menzionate modifiche di legge.
Sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, quest’ultimo messaggio Inps avvisa che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione della CIGS anche i datori di lavoro che hanno il medesimo requisito dimensionale e sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Ancora destinatarie delle integrazioni salariali – per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 e a prescindere dal numero dei dipendenti – sono le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro dei partiti politici.
La contribuzione dei datori di lavoro corrisponde allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori, lo 0,30% a carico dei lavoratori.
Per gli ammortizzatori del 2022 il messaggio testimonia uno sconto: l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c) della legge di Bilancio 2022. Ne consegue che, per l’anno in corso, la misura della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori straordinari per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).
Ora il Fondo di integrazione salariale (FIS). Dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale (dunque anche con un solo dipendente), i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano; è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80% (le aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo).
Per l’anno 2022, le aliquote vengono ridotte: per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a 5 dipendenti, allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35); per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25); per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente più di 15 dipendenti, allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11); infine, per le imprese esercenti attività commerciali (anche quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo), inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente occupano mediamente più di 50 dipendenti, allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).
La prassi Inps si sofferma, poi, sul contributo addizionale: per la CIGO e per la CIGS è confermato nella misura già prevista. Attenzione, però, che dal 1° gennaio 2025 opera una riduzione al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina. Il contributo addizionale per il FIS non viene, invece, modificato dal nuovo impianto e resta nella misura del 4% delle retribuzioni perse. Tuttavia, dal 1° gennaio 2025 sarà ridotto del 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”. Pertanto, dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (per l’appunto, il 4% ridotto del 40%).
L’avvenuta istituzione – dal 1° gennaio 2022 – dei Fondi di solidarietà bilaterali al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa – è obbligatoria per i datori di lavoro: non destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale; che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, sempre dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, altrimenti i datori di lavoro rientreranno, dal giorno seguente (1° gennaio 2023), nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
A chiudere l’interpretazione Inps è la previsione che, nel periodo che precede l’adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo, gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.