Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tali somme non possono nemmeno essere conguagliate con quelle anticipate ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui, a seguito di conguaglio tra importi contributivi a carico del datore di lavoro e somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Con la circolare n.121/16 l’Inps ha commentato il nuovo quadro normativo formatosi a seguito della parziale depenalizzazione
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