il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 13 dell' 11 aprile 2016, ha offerto chiarimenti in materia di congedi parentali.
Quanto al dubbio se, a seguito delle novità normative intervenute ad opera del D.Lgs. n.80/15, che prevedono per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni, il Ministero ritiene che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.80/15 continuano ad essere efficaci anche in relazione all’individuazione
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